D.P.R. 6-6-2001 n. 380
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A).
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
Epigrafe
Premessa
Articolo
1 (L) - Àmbito di applicazione.
Articolo
2 (L) - Competenze delle regioni e degli enti locali.
Articolo
3 (L) - Definizioni degli interventi edilizi.
Articolo
4 (L) - Regolamenti edilizi comunali.
Articolo
5 (R) - Sportello unico per l'edilizia.
Articolo
6 (L) - Attività edilizia libera.
Articolo
7 (L) - Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni.
Articolo
8 (L) - Attività edilizia dei privati su aree demaniali.
Articolo
9 (L) - Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.
Articolo
10 (L) - Interventi subordinati a permesso di costruire.
Articolo
11 (L) - Caratteristiche del permesso di costruire.
Articolo
12 (L) - Presupposti per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo
13 (L) - Competenza al rilascio del permesso di costruire.
Articolo
14 (L) - Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
Articolo
15 (R) - Efficacia temporale e decadenza del permesso di costruire.
Articolo
16 (L) - Contributo per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo
17 (L) - Riduzione o esonero dal contributo di costruzione.
Articolo
18 (L) - Convenzione-tipo.
Articolo
19 (L) - Contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla
residenza.
Articolo
20 (R) - Procedimento per il rilascio del permesso di costruire.
Articolo
21 (R) - Intervento sostitutivo regionale.
Articolo
22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività.
Articolo
23 (R) - Disciplina della denuncia di inizio attività.
Articolo
24 (L) - Certificato di agibilità.
Articolo
25 (R). - Procedimento di rilascio del certificato di agibilità.
Articolo
26 (L) - Dichiarazione di inagibilità.
Articolo
27 (L) - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia.
Articolo
28 (L) - Vigilanza su opere di amministrazioni statali.
Articolo
29 (L) - Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del
committente, del
costruttore
e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere
subordinate a denuncia di inizio attività.
Articolo
30 (L) - Lottizzazione abusiva.
Articolo
31 (L) - Interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale
difformità o con
variazioni
essenziali.
Articolo
32 (L) - Determinazione delle variazioni essenziali.
Articolo
33 (L) - Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di
costruire o in totale difformità.
Articolo
34 (L) - Interventi eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
Articolo
35 (L) - Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di
enti pubblici.
Articolo
36 (L) - Accertamento di conformità.
Articolo
37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di
inizio attività e
accertamento
di conformità.
Articolo
38 (L) - Interventi eseguiti in base a permesso annullato.
Articolo
39 (L) - Annullamento del permesso di costruire da parte della regione.
Articolo
40 (L) - Sospensione o demolizione di interventi abusivi da parte della
regione.
Articolo
41 (L) - Demolizione di opere abusive.
Articolo
42 (L) - Ritardato od omesso versamento del contributo di costruzione.
Articolo
43 (L) - Riscossione.
Articolo
44 (L) - Sanzioni penali.
Articolo
45 (L) - Norme relative all'azione penale.
Articolo
46 (L) - Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione
abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985.
Articolo
47 (L) - Sanzioni a carico dei notai.
Articolo
48 (L) - Aziende erogatrici di servizi pubblici.
Articolo
49 (L) - Disposizioni fiscali.
Articolo
50 (L) - Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria.
Articolo
51 (L) - Finanziamenti pubblici e sanatoria.
Articolo
52 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche.
Articolo
53 (L) - Definizioni.
Articolo
54 (L) - Sistemi costruttivi.
Articolo
55 (L) - Edifici in muratura.
Articolo
56 (L) - Edifici con struttura a pannelli portanti.
Articolo
57 (L) - Edifici con strutture intelaiate.
Articolo
58 (L) - Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato
normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo.
Articolo
59 (L) - Laboratori.
Articolo
60 (L) - Emanazione di norme tecniche,
Articolo
61 (L) - Abitati da consolidare.
Articolo
62 (L) - Utilizzazione di edifici.
Articolo
63 (L) - Opere pubbliche.
Articolo
64 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità.
Articolo
65 (R) - Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata
di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica.
Articolo
66 (L) - Documenti in cantiere.
Articolo
67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7) - Collaudo statico.
Articolo
68 (L) - Controlli.
Articolo
69 (L) - Accertamenti delle violazioni.
Articolo
70 (L) - Sospensione dei lavori.
Articolo
71 (L) - Lavori abusivi.
Articolo
72 (L) - Omessa denuncia dei lavori.
Articolo
73 (L) - Responsabilità del direttore dei lavori.
Articolo
74 (L) - Responsabilità del collaudatore.
Articolo
75 (L) - Mancanza del certificato di collaudo.
Articolo
76 (L) - Comunicazione della sentenza.
Articolo
77 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici.
Articolo
78 (L) - Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
Articolo
79 (L) - Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
realizzate in
deroga
ai regolamenti edilizi.
Articolo
80 (L) - Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli
infortuni.
Articolo
81 (L) - Certificazioni.
Articolo
82 (L) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli
edifici pubblici e
privati
aperti al pubblico.
Articolo
83 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità.
Articolo
84 (L) - Contenuto delle norme tecniche.
Articolo
85 (L) - Azioni sismiche.
Articolo
86 (L) - Verifica delle strutture.
Articolo
87 (L) - Verifica delle fondazioni.
Articolo
88 (L) - Deroghe.
Articolo
89 (L) - Parere sugli strumenti urbanistici.
Articolo
90 (L) - Sopraelevazioni.
Articolo
91 (L) - Riparazioni.
Articolo
92 (L) - Edifici di speciale importanza artistica.
Articolo
93 (R) - Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in
zone sismiche.
Articolo
94 (L) - Autorizzazione per l'inizio dei lavori.
Articolo
95 (L) - Sanzioni penali.
Articolo
96 (L) - Accertamento delle violazioni.
Articolo
97 (L) - Sospensione dei lavori.
Articolo
98 (L) - Procedimento penale.
Articolo
99 (L) - Esecuzione d'ufficio.
Articolo
100 (L) - Competenza della Regione
Articolo
101 (L) - Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della
regione.
Articolo
102 (L) - Modalità per l'esecuzione d'ufficio.
Articolo
103 (L) - Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Articolo
104 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione.
Articolo
105 (L) - Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato.
Articolo
106 (L) - Esenzione per le opere eseguite dal genio militare.
Articolo
107 (L) - Àmbito di applicazione.
Articolo
108 (L) - Soggetti abilitati.
Articolo
109 (L) - Requisiti tecnico-professionali.
Articolo
110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3) - Progettazione degli impianti.
Articolo
111 (R) - Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.
Articolo
112 (L) - Installazione degli impianti.
Articolo
113 (L) - Dichiarazione di conformità.
Articolo
114 (L) - Responsabilità del committente o del proprietario.
Articolo
115 (L) - Certificato di agibilità.
Articolo
116 (L) - Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri.
Articolo
117 (R) - Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità
o del certificato di collaudo.
Articolo
118 (L) - Verifiche.
Articolo
119 (L) - Regolamento di attuazione.
Articolo
120 (L) - Sanzioni.
Articolo
121 (L) - Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
Articolo
122 (L) - Àmbito di applicazione.
Articolo
123 (L) - Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
Articolo
124 (L) - Limiti ai consumi di energia.
Articolo
125 (L - R, commi 1 e 3) - Denuncia dei lavori, relazione tecnica e
progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di
energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia.
Articolo
126 (R) - Certificazione di impianti.
Articolo
127 (R) - Certificazione delle opere e collaudo.
Articolo
128 (L) - Certificazione energetica degli edifici.
Articolo
129 (L) - Esercizio e manutenzione degli impianti.
Articolo
130 (L) - Certificazioni e informazioni ai consumatori.
Articolo
131 (L) - Controlli e verifiche.
Articolo
132 (L) - Sanzioni.
Articolo
133 (L) - Provvedimenti di sospensione dei lavori.
Articolo
134 (L) - Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
Articolo
135 (L) - Applicazione.
Articolo
136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma
2, lettera m) –
Abrogazioni.
Articolo
137 (L) - Norme che rimangono in vigore.
Articolo
138 (L) - Entrata in vigore del testo unico.
Allegato
- Parte I
Allegato
- Parte II
D.P.R.
6 giugno 2001, n. 380 (1).
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
(Testo A) (2).
(1)
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2001, n. 245, S.O.
(2)
Il presente testo unico raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari
contenute nel D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 e nel D.P.R. 6 giugno 2001, n. 379.
Tali disposizioni sono contrassegnate nel testo, rispettivamente, con le
lettere "L" ed "R".
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti
gli articoli 16 e 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'art. 1,
comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340;
Visto
il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50;
Visto
l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n.
112-quinquies;
Visto
l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Vista
la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, numeri 12, 14, 46, 47, 48, 51 e
52;
Visti
gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
Visto
il decreto legislativo recante testo unico delle disposizioni legislative in
materia di edilizia;
Visto
il decreto del Presidente della Repubblica recante testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di edilizia;
Vista
la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni;
Vista
la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni;
Vista
la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto
il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla
legge 25 marzo 1982, n. 94;
Visto
l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni;
Visto
il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
Visto
il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Vista
la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni;
Vista
la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni;
Vista
la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni;
Visto
l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista
la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni;
Viste
le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle
riunioni del 16 febbraio 2001 e del 4 aprile 2001;
Sentita
la Conferenza unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281;
Udito
il parere del Consiglio di Stato espresso nella sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza generale del 29 marzo 2001;
Acquisito
il parere della competente commissione della Camera dei deputati e decorso
inutilmente il termine per il rilascio del parere da parte della competente
commissione del Senato della Repubblica;
Vista
la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24
maggio 2001;
Su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i
lavori pubblici e per i beni e le attività culturali;
Emana
il seguente decreto:
Parte
I - Attività edilizia
TITOLO
I
Disposizioni
generali
Capo
I - Attività edilizia
Articolo
1 (L)
Àmbito
di applicazione.
1.
Il presente testo unico contiene i princìpi fondamentali e generali e le
disposizioni per la disciplina dell'attività edilizia.
2.
Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e
ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e le
altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività
edilizia.
3.
Sono fatte salve altresì le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed alle relative norme di
attuazione, in materia di realizzazione, ampliamento, ristrutturazione e
riconversione di impianti produttivi.
Articolo
2 (L)
Competenze
delle regioni e degli enti locali.
1.
Le regioni esercitano la potestà legislativa concorrente in materia edilizia
nel rispetto dei princìpi fondamentali della legislazione statale desumibili
dalle disposizioni contenute nel testo unico.
2.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano la propria potestà legislativa esclusiva, nel rispetto e nei limiti
degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione.
3.
Le disposizioni, anche di dettaglio, del presente testo unico, attuative dei princìpi
di riordino in esso contenuti, operano direttamente nei riguardi delle regioni
a statuto ordinario, fino a quando esse non si adeguano ai princìpi medesimi.
4.
I comuni, nell'àmbito della propria autonomia statutaria e normativa di cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, disciplinano
l'attività edilizia.
5.
In nessun caso le norme del presente testo unico possono essere interpretate
nel senso della attribuzione allo Stato di funzioni e compiti trasferiti,
delegati o comunque conferiti alle regioni e agli enti locali dalle
disposizioni vigenti alla data della sua entrata in vigore.
Articolo
3 (L)
Definizioni
degli interventi edilizi.
(legge
5 agosto 1978, n. 457, art. 31).
1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a)
"interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che
riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture
degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli
impianti tecnologici esistenti;
b)
"interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche
necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici,
nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici,
sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari
e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;
c)
"interventi di restauro e di risanamento conservativo", gli
interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne
la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne
consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono
il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei
all'organismo edilizio;
d)
"interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a
trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che
possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di
alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e
l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'àmbito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione
e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma,
volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente,
fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica;
e)
"interventi di nuova costruzione", quelli di trasformazione edilizia
e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle
lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1)
la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero
l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo
restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera e.6);
e.2)
gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti
diversi dal comune;
e.3)
la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi,
che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4)
l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di
ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
e.5)
l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di
qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che
siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi,
magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente
temporanee;
e.6)
gli interventi pertinenziali che le norme tecniche degli strumenti urbanistici,
in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino
la realizzazione di un volume superiore al 20% del volume dell'edificio
principale;
e.7)
la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di
impianti per attività produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di
lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
f)
gli "interventi di ristrutturazione urbanistica", quelli rivolti a
sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante
un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del
disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale.
2.
Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle disposizioni degli strumenti
urbanistici generali e dei regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di
restauro prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
Articolo
4 (L)
Regolamenti
edilizi comunali.
(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 33)
1.
Il regolamento che i comuni adottano ai sensi dell'articolo 2, comma 4, deve
contenere la disciplina delle modalità costruttive, con particolare riguardo al
rispetto delle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e
vivibilità degli immobili e delle pertinenze degli stessi.
2.
Nel caso in cui il comune intenda istituire la commissione edilizia, il
regolamento indica gli interventi sottoposti al preventivo parere di tale
organo consultivo.
Articolo
5 (R)
Sportello
unico per l'edilizia.
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito, con
modificazioni,
dalla
legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265)
1.
Le amministrazioni comunali, nell'àmbito della propria autonomia organizzativa,
provvedono, anche mediante esercizio in forma associata delle strutture ai
sensi del capo V, Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di uffici o organi già
esistenti, a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia,
che cura tutti i rapporti fra il privato, l'amministrazione e, ove occorra, le
altre amministrazioni tenute a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto della richiesta di permesso o di denuncia di inizio attività (3).
2.
Tale ufficio provvede in particolare:
a)
alla ricezione delle denunce di inizio attività e delle domande per il rilascio
di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in
materia di attività edilizia, ivi compreso il certificato di agibilità, nonché
dei progetti approvati dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli
articoli 36, 38 e 46 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;
b)
a fornire informazioni sulle materie di cui al punto a), anche mediante
predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi
normativi, che consenta a chi vi abbia interesse l'accesso gratuito, anche in
via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per lo
svolgimento delle procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle
domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a tutte le
possibili informazioni utili disponibili;
d)
all'adozione, nelle medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai
documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai sensi
dell'articolo 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme
comunali di attuazione;
e)
al rilascio dei permessi di costruire, dei certificati di agibilità, nonché
delle certificazioni attestanti le prescrizioni normative e le determinazioni
provvedimentali a carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e
di qualsiasi altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di
trasformazione edilizia del territorio;
f)
alla cura dei rapporti tra l'amministrazione comunale, il privato e le altre
amministrazioni chiamate a pronunciarsi in ordine all'intervento edilizio
oggetto dell'istanza o denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti
connessi all'applicazione della parte seconda del testo unico.
3.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire o del certificato di agibilità,
l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente, ove questi non siano stati
già allegati dal richiedente:
a)
il parere dell'A.S.L. nel caso in cui non possa essere sostituito da una
autocertificazione ai sensi dell'articolo 20, comma 1;
b)
il parere dei vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto della
normativa antincendio.
4.
L'ufficio cura altresì gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione,
anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis,
14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso,
comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento
edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
a)
le autorizzazioni e certificazioni del competente ufficio tecnico della
regione, per le costruzioni in zone sismiche di cui agli articoli 61, 94 e 62;
b)
l'assenso dell'amministrazione militare per le costruzioni nelle zone di
salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a stabilimenti militari,
di cui all'articolo 16 della legge 24 dicembre 1976, n. 898;
c)
l'autorizzazione del direttore della circoscrizione doganale in caso di
costruzione, spostamento e modifica di edifici nelle zone di salvaguardia in
prossimità della linea doganale e nel mare territoriale, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
d)
l'autorizzazione dell'autorità competente per le costruzioni su terreni
confinanti con il demanio marittimo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
55 del codice della navigazione;
e)
gli atti di assenso, comunque denominati, previsti per gli interventi edilizi
su immobili vincolati ai sensi degli articoli 21, 23, 24, e 151 del decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, fermo restando che, in caso di dissenso
manifestato dall'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali, si
procede ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490;
f)
il parere vincolante della Commissione per la salvaguardia di Venezia, ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 6 della legge 16 aprile 1973, n. 171, e
successive modificazioni, salvi i casi in cui vi sia stato l'adeguamento al
piano comprensoriale previsto dall'articolo 5 della stessa legge, per
l'attività edilizia nella laguna veneta, nonché nel territorio dei centri
storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e
Sant'Erasmo;
g)
il parere dell'autorità competente in tema di assetti e vincoli idrogeologici;
h)
gli assensi in materia di servitù viarie, ferroviarie, portuali ed
aeroportuali;
i)
il nulla-osta dell'autorità competente ai sensi dell'articolo 13 della legge 6
dicembre 1991, n. 394, in tema di aree naturali protette.
(3)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
TITOLO
II
Titoli
abilitativi
Capo
I - Disposizioni generali
Articolo
6 (L)
Attività
edilizia libera.
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 9, lettera c); legge 9 gennaio 1989, n. 13, art. 7,
commi 1 e 2;
decreto-legge
23 gennaio 1982, n. 9, art. 7, comma 4, convertito in legge 25 marzo 1982, n.
94)
1.
Salvo più restrittive disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli
strumenti urbanistici, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore
aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare,
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, i
seguenti interventi possono essere eseguiti senza titolo abilitativo:
a)
interventi di manutenzione ordinaria;
b)
interventi [...] volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non
comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di
manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c)
opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere
geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
Articolo
7 (L)
Attività
edilizia delle pubbliche amministrazioni.
(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3; decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, art. 34; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
616, art. 81; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1.
Non si applicano le disposizioni del presente titolo per:
a)
opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione
integrata e coordinata di una pluralità di amministrazioni pubbliche allorché
l'accordo delle predette amministrazioni, raggiunto con l'assenso del comune
interessato, sia pubblicato ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b)
opere pubbliche, da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti
su aree del demanio statale e opere pubbliche di interesse statale, da
realizzarsi dagli enti istituzionalmente competenti, ovvero da concessionari di
servizi pubblici, previo accertamento di conformità con le prescrizioni
urbanistiche ed edilizie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
18 aprile 1994, n. 383, e successive modificazioni;
c)
opere pubbliche dei comuni deliberate dal consiglio comunale, ovvero dalla
giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi
dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554.
Articolo
8 (L)
Attività
edilizia dei privati su aree demaniali.
(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 31, comma 3)
1.
La realizzazione da parte di privati di interventi edilizi su aree demaniali è
disciplinata dalle norme del presente testo unico.
Articolo
9 (L)
Attività
edilizia in assenza di pianificazione urbanistica.
(legge
n. 10 del 1977, art. 4, ultimo comma; legge n. 457 del 1978, art. 27, ultimo
comma)
1.
Salvi i più restrittivi limiti fissati dalle leggi regionali e nel rispetto
delle norme previste dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nei
comuni sprovvisti di strumenti urbanistici sono consentiti:
a)
gli interventi previsti dalle lettere a), b) e c) del primo comma dell'articolo
3 che riguardino singole unità immobiliari o parti di esse;
b)
fuori dal perimetro dei centri abitati, gli interventi di nuova edificazione
nel limite della densità massima fondiaria di 0,03 metri cubi per metro quadro;
in caso di interventi a destinazione produttiva, la superficie coperta non può
comunque superare un decimo dell'area di proprietà.
2.
Nelle aree nelle quali non siano stati approvati gli strumenti urbanistici
attuativi previsti dagli strumenti urbanistici generali come presupposto per
l'edificazione, oltre agli interventi indicati al comma 1, lettera a), sono
consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo
3 del presente testo unico che riguardino singole unità immobiliari o parti di
esse. Tali ultimi interventi sono consentiti anche se riguardino globalmente
uno o più edifici e modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti,
purché il titolare del permesso si impegni, con atto trascritto a favore del
comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla
percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di
locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di
urbanizzazione di cui alla sezione II del capo II del presente titolo.
Capo
II - Permesso di costruire
Sezione
I - Nozione e caratteristiche
Articolo
10 (L)
Interventi
subordinati a permesso di costruire.
(legge
n. 10 del 1977, art. 1; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 25, comma 4)
1.
Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del
territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a)
gli interventi di nuova costruzione;
b)
gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
c)
gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità
immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle
superfici, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee
A, comportino mutamenti della destinazione d'uso.
2.
Le regioni stabiliscono con legge quali mutamenti, connessi o non connessi a
trasformazioni fisiche, dell'uso di immobili o di loro parti, sono subordinati
a permesso di costruire o a denuncia di inizio attività.
3.
Le regioni possono altresì individuare con legge ulteriori interventi che, in
relazione all'incidenza sul territorio e sul carico urbanistico, sono
sottoposti al preventivo rilascio del permesso di costruire. La violazione
delle disposizioni regionali emanate ai sensi del presente comma non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Articolo
11 (L)
Caratteristiche
del permesso di costruire.
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 1, 2 e 6; legge 23 dicembre 1994, n. 724,
art. 39, comma 2, come sostituito dall'art. 2, comma 37, della legge 23
dicembre 1996, n. 662)
1.
Il permesso di costruire è rilasciato al proprietario dell'immobile o a chi
abbia titolo per richiederlo.
2.
Il permesso di costruire è trasferibile, insieme all'immobile, ai successori o
aventi causa. Esso non incide sulla titolarità della proprietà o di altri
diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio. È
irrevocabile ed è oneroso ai sensi dell'articolo 16.
3.
Il rilascio del permesso di costruire non comporta limitazione dei diritti dei
terzi.
Articolo
12 (L)
Presupposti
per il rilascio del permesso di costruire.
(art.
4, comma 1, legge n. 10 del 1977; art. 31, comma 4, legge n. 1150 del 1942;
articolo unico legge 3 novembre 1952, n. 1902)
1.
Il permesso di costruire è rilasciato in conformità alle previsioni degli
strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina
urbanistico-edilizia vigente.
2.
Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di
urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione
delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di
procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione
dell'intervento oggetto del permesso.
3.
In caso di contrasto dell'intervento oggetto della domanda di permesso di
costruire con le previsioni di strumenti urbanistici adottati, è sospesa ogni
determinazione in ordine alla domanda. La misura di salvaguardia non ha
efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico,
ovvero cinque anni nell'ipotesi in cui lo strumento urbanistico sia stato
sottoposto all'amministrazione competente all'approvazione entro un anno dalla
conclusione della fase di pubblicazione.
4.
A richiesta del sindaco, e per lo stesso periodo, il presidente della giunta
regionale, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, può
ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia
del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa
l'attuazione degli strumenti urbanistici.
Articolo
13 (L)
Competenza
al rilascio del permesso di costruire.
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, comma 1; decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, articoli 107 e 109; legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater)
1.
Il permesso di costruire è rilasciato dal dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli
strumenti urbanistici.
2.
La regione disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo
21, comma 2, per il caso di mancato rilascio del permesso di costruire entro i
termini stabiliti.
Articolo
14 (L)
Permesso
di costruire in deroga agli strumenti urbanistici.
(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-quater, introdotto dall'art. 16 della legge 6
agosto 1967, n. 765; decreto legislativo n. 267 del 2000, art. 42, comma 2,
lettera b); legge 21 dicembre 1955, n. 1357, art. 3)
1.
Il permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali è
rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse
pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque
delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e
delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina
dell'attività edilizia.
2.
Dell'avvio del procedimento viene data comunicazione agli interessati ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.
La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di
distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti
urbanistici generali ed esecutivi, fermo restando in ogni caso il rispetto
delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del decreto ministeriale 2
aprile 1968, n. 1444.
Articolo
15 (R)
Efficacia
temporale e decadenza del permesso di costruire.
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942, n. 1150,
art. 31, comma 11)
1.
Nel permesso di costruire sono indicati i termini di inizio e di ultimazione
dei lavori.
2.
Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal
rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere
completata non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Entrambi i
termini possono essere prorogati, con provvedimento motivato, per fatti
sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso. Decorsi tali
termini il permesso decade di diritto per la parte non eseguita, tranne che,
anteriormente alla scadenza venga richiesta una proroga. La proroga può essere
accordata, con provvedimento motivato, esclusivamente in considerazione della
mole dell'opera da realizzare o delle sue particolari caratteristiche
tecnico-costruttive, ovvero quando si tratti di opere pubbliche il cui
finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.
3.
La realizzazione della parte dell'intervento non ultimata nel termine stabilito
è subordinata al rilascio di nuovo permesso per le opere ancora da eseguire,
salvo che le stesse non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di
inizio attività ai sensi dell'articolo 22. Si procede altresì, ove necessario,
al ricalcolo del contributo di costruzione.
4.
Il permesso decade con l'entrata in vigore di contrastanti previsioni
urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro
il termine di tre anni dalla data di inizio.
Sezione
II - Contributo di costruzione
Articolo
16 (L)
Contributo
per il rilascio del permesso di costruire.
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, articoli 3; 5, comma 1; 6, commi 1, 4 e 5; 11; legge 5
agosto 1978, n. 457, art. 47; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 7; legge 29
settembre 1964, n. 847, articoli 1, comma 1, lettere b) e c), e 4; legge 22
ottobre 1971, n. 865, art. 44; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17; decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, art. 58, comma 1; legge 23 dicembre 1998,
n. 448, art. 61, comma 2)
1.
Salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 3, il rilascio del permesso di
costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza
degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione, secondo le
modalità indicate nel presente articolo.
2.
La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al
comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato,
può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il
titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di
urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con
conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del
comune.
3.
La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto
del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie
stabilite dal comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della
costruzione.
4.
L'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria è stabilita con
deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la
regione definisce per classi di comuni in relazione:
a)
all'ampiezza ed all'andamento demografico dei comuni;
b)
alle caratteristiche geografiche dei comuni;
c)
alle destinazioni di zona previste negli strumenti urbanistici vigenti;
d)
ai limiti e rapporti minimi inderogabili fissati in applicazione dall'articolo
41-quinquies, penultimo e ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e
successive modifiche e integrazioni, nonché delle leggi regionali.
5.
Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della
regione e fino alla definizione delle tabelle stesse, i comuni provvedono, in
via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale.
6.
Ogni cinque anni i comuni provvedono ad aggiornare gli oneri di urbanizzazione primaria
e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione
ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria,
secondaria e generale.
7.
Gli oneri di urbanizzazione primaria sono relativi ai seguenti interventi:
strade residenziali, spazi di sosta o di parcheggio, fognature, rete idrica,
rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, pubblica illuminazione,
spazi di verde attrezzato.
8.
Gli oneri di urbanizzazione secondaria sono relativi ai seguenti interventi:
asili nido e scuole materne, scuole dell'obbligo nonché strutture e complessi
per l'istruzione superiore all'obbligo, mercati di quartiere, delegazioni
comunali, chiese e altri edifici religiosi, impianti sportivi di quartiere,
aree verdi di quartiere, centri sociali e attrezzature culturali e sanitarie.
Nelle attrezzature sanitarie sono ricomprese le opere, le costruzioni e gli
impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei
rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, alla bonifica di aree
inquinate.
9.
Il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle
regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata,
definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma
dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457. Con lo stesso provvedimento
le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a
quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata,
per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in
misura non superiore al 50 per cento. Nei periodi intercorrenti tra le
determinazioni regionali, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni,
il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione
dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT). Il contributo afferente al permesso di
costruire comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20
per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle
caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione
ed ubicazione.
10.
Nel caso di interventi su edifici esistenti il costo di costruzione è
determinato in relazione al costo degli interventi stessi, così come
individuati dal comune in base ai progetti presentati per ottenere il permesso
di costruire. Al fine di incentivare il recupero del patrimonio edilizio
esistente, per gli interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo
3, comma 1, lettera d), i comuni hanno comunque la facoltà di deliberare che i
costi di costruzione ad essi relativi non superino i valori determinati per le
nuove costruzioni ai sensi del comma 6.
Articolo
17 (L)
Riduzione
o esonero dal contributo di costruzione.
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, articoli 7, comma 1; 9; decreto-legge 23 gennaio 1982,
n. 9, articoli 7 e 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94; legge 24 marzo
1989, n. 122, art. 11; legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 26, comma 1; legge n.
662 del 1996, art. 2, comma 60)
1.
Nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici
esistenti, il contributo afferente al permesso di costruire è ridotto alla sola
quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si
impegni, a mezzo di una convenzione con il comune, ad applicare prezzi di
vendita e canoni di locazione determinati ai sensi della convenzione-tipo
prevista dall'articolo 18.
2.
Il contributo per la realizzazione della prima abitazione è pari a quanto
stabilito per la corrispondente edilizia residenziale pubblica, purché
sussistano i requisiti indicati dalla normativa di settore.
3.
Il contributo di costruzione non è dovuto:
a)
per gli interventi da realizzare nelle zone agricole, ivi comprese le
residenze, in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze
dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della
legge 9 maggio 1975, n. 153;
b)
per gli interventi di ristrutturazione e di ampliamento, in misura non
superiore al 20%, di edifici unifamiliari;
c)
per gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale
realizzate dagli enti istituzionalmente competenti nonché per le opere di
urbanizzazione, eseguite anche da privati, in attuazione di strumenti
urbanistici;
d)
per gli interventi da realizzare in attuazione di norme o di provvedimenti
emanati a seguito di pubbliche calamità;
e)
per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle
fonti rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso
razionale dell'energia, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela
artistico-storica e ambientale.
4.
Per gli interventi da realizzare su immobili di proprietà dello Stato il
contributo di costruzione è commisurato alla incidenza delle sole opere di
urbanizzazione.
Articolo
18 (L)
Convenzione-tipo.
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 8; legge 17 febbraio 1992, n. 179, art. 23, comma
6)
1.
Ai fini del rilascio del permesso di costruire relativo agli interventi di
edilizia abitativa di cui all'articolo 17, comma 1, la regione approva una
convenzione-tipo, con la quale sono stabiliti i criteri nonché i parametri,
definiti con meccanismi tabellari per classi di comuni, ai quali debbono
uniformarsi le convenzioni comunali nonché gli atti di obbligo in ordine
essenzialmente a:
a)
l'indicazione delle caratteristiche tipologiche e costruttive degli alloggi;
b)
la determinazione dei prezzi di cessione degli alloggi, sulla base del costo
delle aree, così come definito dal comma successivo, della costruzione e delle
opere di urbanizzazione, nonché delle spese generali, comprese quelle per la
progettazione e degli oneri di preammortamento e di finanziamento;
c)
la determinazione dei canoni di locazione in percentuale del valore desunto dai
prezzi fissati per la cessione degli alloggi;
d)
la durata di validità della convenzione non superiore a 30 e non inferiore a 20
anni.
2.
La regione stabilisce criteri e parametri per la determinazione del costo delle
aree, in misura tale che la sua incidenza non superi il 20 per cento del costo
di costruzione come definito ai sensi dell'articolo 16.
3.
Il titolare del permesso può chiedere che il costo delle aree, ai fini della
convenzione, sia determinato in misura pari al valore definito in occasione di
trasferimenti di proprietà avvenuti nel quinquennio anteriore alla data della
convenzione.
4.
I prezzi di cessione ed i canoni di locazione determinati nelle convenzioni ai
sensi del primo comma sono suscettibili di periodiche variazioni, con frequenza
non inferiore al biennio, in relazione agli indici ufficiali ISTAT dei costi di
costruzione intervenuti dopo la stipula delle convenzioni medesime.
5.
Ogni pattuizione stipulata in violazione dei prezzi di cessione e dei canoni di
locazione è nulla per la parte eccedente.
Articolo
19 (L)
Contributo
di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza.
(legge
28 gennaio 1977, n. 10, art. 10)
1.
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad
attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla
prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla
incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e
allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie
alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La
incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in
base a parametri che la regione definisce con i criteri di cui al comma 4,
lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività
produttiva.
2.
Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività
turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la
corresponsione di un contributo pari all'incidenza delle opere di
urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non
superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi,
in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del consiglio
comunale.
3.
Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché
di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque
modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo
di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova
destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione.
Sezione
III - Procedimento
Articolo
20 (R)
Procedimento
per il rilascio del permesso di costruire.
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493)
1.
La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei
soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello
unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione,
dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne
ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II, nonché
da un'autocertificazione circa la conformità del progetto alle norme
igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia
residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti
valutazioni tecnico-discrezionali.
2.
Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del
responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si
svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del
procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico,
i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo
5, comma 3, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal
richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente,
formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione,
con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4.
Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del
permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità
rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3,
richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia
sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è
tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La
richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso
del termine di cui al comma 3.
5.
Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della
domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità
dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal
caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della
documentazione integrativa.
6.
Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia
necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre
amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 5, comma 3, il
competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli
articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su
beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre
1999, n. 490.
7.
Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare
all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio,
entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della
conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio del permesso di
costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli
estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il
cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
8.
I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di
100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la
motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
9.
Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo,
sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.
10.
Il procedimento previsto dal presente articolo si applica anche al procedimento
per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici,
a seguito dell'approvazione della deliberazione consiliare di cui all'articolo
14.
Articolo
21 (R)
Intervento
sostitutivo regionale.
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 5 e 6, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493).
1.
In caso di mancata adozione, entro i termini previsti dall'articolo 20, del
provvedimento conclusivo del procedimento per il rilascio del permesso di
costruire, l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego
raccomandato con avviso di ricevimento, richiedereallo sportello unico che il
dirigente o il responsabile dell'ufficio di cui all'articolo 13, si pronunci
entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di tale istanza viene data
notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Resta comunque
ferma la facoltà di impugnare in sede giurisdizionale il silenzio-rifiuto
formatosi sulla domanda di permesso di costruire.
2.
Decorso inutilmente anche il termine di cui al comma 1, l'interessato può
inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al competente organo regionale,
il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che
provvede nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche
quest'ultimo termine, sulla domanda di intervento sostitutivo si intende
formato il silenzio-rifiuto.
Capo
III - Denuncia di inizio attività
Articolo
22 (L)
Interventi
subordinati a denuncia di inizio attività.
(decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 7, 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2, comma 60,
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche
introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, art. 11, convertito, con modifiche, dalla
legge 23 maggio 1997, n. 135; decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in
part. articoli 34 ss, e 149)
1.
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi non
riconducibili all'elenco di cui all'articolo 10 e all'articolo 6.
2.
Sono altresì sottoposte a denuncia di inizio attività le varianti a permessi di
costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che
non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la
sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel
permesso di costruire. Ai fini dell'attività di vigilanza urbanistica ed
edilizia, nonché ai fini del rilascio del certificato di agibilità tali denunce
di inizio attività costituiscono parte integrante del procedimento relativo al
permesso di costruzione dell'intervento principale.
3.
La realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che riguardino immobili
sottoposti a tutela storico-artistica o paesaggistica-ambientale, è subordinata
al preventivo rilascio del parere o dell'autorizzazione richiesti dalle
relative previsioni normative. Nell'àmbito delle norme di tutela rientrano, in
particolare, le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490.
4.
Le regioni individuano con legge le tipologie di intervento assoggettate a
contributo di costruzione, definendo criteri e parametri per la relativa
determinazione.
5.
È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio di
permesso di costruire per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1.
In questo caso la violazione della disciplina urbanistico-edilizia non comporta
l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 44.
Articolo
23 (R)
Disciplina
della denuncia di inizio attività.
(legge
24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della
legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4,
commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte
dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669)
1.
Il proprietario dell'immobile o chi abbia titolo per presentare la denuncia di
inizio attività, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori,
presenta allo sportello unico la denuncia, accompagnata da una dettagliata
relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati
progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli
strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti,
nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.
2.
La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si
intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari
a tre anni. La realizzazione della parte non ultimata dell'intervento è
subordinata a nuova denuncia. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo
sportello unico la data di ultimazione dei lavori.
3.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale,
il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo
atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di
effetti.
4.
Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui
tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del
soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente
ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14,
14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di
trenta giorni di cui al comma 1 decorre dall'esito della conferenza. In caso di
esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
5.
La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio
attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di
quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista
abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.
6.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il
termine indicato al comma 1 sia riscontrata l'assenza di una o più delle
condizioni stabilite, notifica all'interessato l'ordine motivato di non
effettuare il previsto intervento, e, in caso di falsa attestazione del professionista
abilitato, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di
appartenenza. È comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio
di attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla
conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
7.
Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un
certificato di collaudo finale, che va presentato allo sportello unico, con il
quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia
di inizio attività.
TITOLO
III
Agibilità
degli edifici
Capo
I - Certificato di agibilità
Articolo
24 (L)
Certificato
di agibilità.
(regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, articoli 220; 221, comma 2, come modificato
dall'art. 70, decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507; decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109; legge 28 febbraio 1985, n. 47, art.
52, comma 1)
1.
Il certificato di agibilità attesta la sussistenza delle condizioni di
sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa
vigente.
2.
Il certificato di agibilità viene rilasciato dal dirigente o dal responsabile
del competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a)
nuove costruzioni;
b)
ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c)
interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui
al comma 1.
3.
Con riferimento agli interventi di cui al comma 2, il soggetto titolare del
permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio
attività, o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere il
rilascio del certificato di agibilità. La mancata presentazione della domanda
comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464
euro (4).
4.
Alla domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve essere allegata
copia della dichiarazione presentata per la iscrizione in catasto, redatta in conformità
alle disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto-legge 13 aprile 1939, n.
652, e successive modificazioni e integrazioni.
(4)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
25 (R).
Procedimento
di rilascio del certificato di agibilità.
(decreto
del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425; legge 5 novembre 1971,
n. 1086, articoli 7 e 8)
1.
Entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'intervento,
il soggetto di cui all'articolo 24, comma 3, è tenuto a presentare allo
sportello unico la domanda di rilascio del certificato di agibilità, corredata
della seguente documentazione:
a)
richiesta di accatastamento dell'edificio, sottoscritta dallo stesso richiedente
il certificato di agibilità, che lo sportello unico provvede a trasmettere al
catasto;
b)
dichiarazione sottoscritta dallo stesso richiedente il certificato di agibilità
di conformità dell'opera rispetto al progetto approvato, nonché in ordine alla
avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
c)
dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli
impianti installati negli edifici adibiti ad uso civile alle prescrizioni di
cui agli articoli 113 e 127, nonché all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991,
n. 10, ovvero certificato di collaudo degli stessi, ove previsto, ovvero ancora
certificazione di conformità degli impianti prevista dagli articoli 111 e 126
del presente testo unico.
2.
Lo sportello unico comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione
della domanda di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del
procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3.
Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di cui al comma 1, il
dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale
ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la
seguente documentazione:
a)
certificato di collaudo statico di cui all'articolo 67;
b)
certificato del competente ufficio tecnico della regione, di cui all'articolo
62, attestante la conformità delle opere eseguite nelle zone sismiche alle
disposizioni di cui al capo IV della parte II;
c)
la documentazione indicata al comma 1;
d)
dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in
materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche di cui
all'articolo 77, nonché all'articolo 82.
4.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende
attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'A.S.L. di cui
all'articolo 5, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine
per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni (5).
5.
Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal
responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla domanda,
esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già
nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita
autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere
dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
(5)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
26 (L)
Dichiarazione
di inagibilità.
(regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, art. 222)
1.
Il rilascio del certificato di agibilità non impedisce l'esercizio del potere
di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi dell'articolo
222 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.
TITOLO
IV
Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo
I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità
Articolo
27 (L)
Vigilanza
sull'attività urbanistico-edilizia.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 4; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente, la
vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per
assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei
titoli abilitativi.
2.
Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio di opere eseguite senza
titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme
urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad
opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica
di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed
integrazioni, provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi.
Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30
dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16
giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino
dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le
quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di
propria iniziativa.
3.
Ferma rimanendo l'ipotesi prevista dal precedente comma 2, qualora sia
constatata, dai competenti uffici comunali d'ufficio o su denuncia dei
cittadini, l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma
1, il dirigente o il responsabile dell'ufficio, ordina l'immediata sospensione
dei lavori, che ha effetto fino all'adozione dei provvedimenti definitivi di
cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque
giorni dall'ordine di sospensione dei lavori.
4.
Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, ove nei luoghi in cui vengono
realizzate le opere non sia esibito il permesso di costruire, ovvero non sia
apposto il prescritto cartello, ovvero in tutti gli altri casi di presunta
violazione urbanistico-edilizia, ne danno immediata comunicazione all'autorità
giudiziaria, al competente organo regionale e al dirigente del competente
ufficio comunale, il quale verifica entro trenta giorni la regolarità delle
opere e dispone gli atti conseguenti.
Articolo
28 (L)
Vigilanza
su opere di amministrazioni statali.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 5; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1.
Per le opere eseguite da amministrazioni statali, qualora ricorrano le ipotesi
di cui all'articolo 27, il dirigente o il responsabile del competente ufficio
comunale, informa immediatamente la regione e il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, al quale compete, d'intesa con il presidente della giunta
regionale, la adozione dei provvedimenti previsti dal richiamato articolo 27
(6).
(6)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
29 (L)
Responsabilità
del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del
direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a
denuncia di inizio attività.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 6; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art.
5-bis, convertito con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298;
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 12, convertito con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1.
Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili,
ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della
conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano
nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle
modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al
pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l'esecuzione
in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che
dimostrino di non essere responsabili dell'abuso.
2.
Il direttore dei lavori non è responsabile qualora abbia contestato agli altri
soggetti la violazione delle prescrizioni del permesso di costruire, con
esclusione delle varianti in corso d'opera, fornendo al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale contemporanea e motivata
comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di
variazione essenziale rispetto al permesso di costruire, il direttore dei
lavori deve inoltre rinunziare all'incarico contestualmente alla comunicazione
resa al dirigente. In caso contrario il dirigente segnala al consiglio
dell'ordine professionale di appartenenza la violazione in cui è incorso il
direttore dei lavori, che è passibile di sospensione dall'albo professionale da
tre mesi a due anni.
3.
Per le opere realizzate dietro presentazione di denuncia di inizio attività, il
progettista assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica
necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del codice penale. In caso di
dichiarazioni non veritiere nella relazione di cui all'articolo 23, comma 1,
l'amministrazione ne dà comunicazione al competente ordine professionale per
l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.
Capo
II - Sanzioni
Articolo
30 (L)
Lottizzazione
abusiva.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 18; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
articoli 1, comma 3-bis, e 7-bis; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1.
Si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio quando vengono
iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei
terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici,
vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o
senza la prescritta autorizzazione; nonché quando tale trasformazione venga
predisposta attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del
terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in
relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti
urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di
urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denuncino
in modo non equivoco la destinazione a scopo edifi-catorio.
2.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati nè
trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia
allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni
urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente
comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici
censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie complessiva
dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati.
3.
Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato dal dirigente
o responsabile del competente ufficio comunale entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla presentazione della relativa domanda. Esso conserva
validità per un anno dalla data di rilascio se, per dichiarazione
dell'alienante o di uno dei condividenti, non siano intervenute modificazioni
degli strumenti urbanistici.
4.
In caso di mancato rilascio del suddetto certificato nel termine previsto, esso
può essere sostituito da una dichiarazione dell'alienante o di uno dei
condividenti attestante l'avvenuta presentazione della domanda, nonché la
destinazione urbanistica dei terreni secondo gli strumenti urbanistici vigenti
o adottati, ovvero l'inesistenza di questi ovvero la prescrizione, da parte
dello strumento urbanistico generale approvato, di strumenti attuativi.
5.
I frazionamenti catastali dei terreni non possono essere approvati dall'agenzia
del territorio se non è allegata copia del tipo dal quale risulti, per
attestazione degli uffici comunali, che il tipo medesimo è stato depositato
presso il comune.
6.
I pubblici ufficiali che ricevono o autenticano atti aventi per oggetto il
trasferimento, anche senza frazionamento catastale, di appezzamenti di terreno
di superficie inferiore a diecimila metri quadrati devono trasmettere, entro
trenta giorni dalla data di registrazione, copia dell'atto da loro ricevuto o
autenticato al dirigente o responsabile del competente ufficio del comune ove è
sito l'immobile (7).
7.
Nel caso in cui il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale
accerti l'effettuazione di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio senza
la prescritta autorizzazione, con ordinanza da notificare ai proprietari delle
aree ed agli altri soggetti indicati nel comma 1 dell'articolo 29, ne dispone
la sospensione. Il provvedimento comporta l'immediata interruzione delle opere
in corso ed il divieto di disporre dei suoli e delle opere stesse con atti tra
vivi, e deve essere trascritto a tal fine nei registri immobiliari.
8.
Trascorsi novanta giorni, ove non intervenga la revoca del provvedimento di cui
al comma 7, le aree lottizzate sono acquisite di diritto al patrimonio
disponibile del comune il cui dirigente o responsabile del competente ufficio
deve provvedere alla demolizione delle opere. In caso di inerzia si applicano
le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma
8.
9.
Gli atti aventi per oggetto lotti di terreno, per i quali sia stato emesso il
provvedimento previsto dal comma 7, sono nulli e non possono essere stipulati,
nè in forma pubblica nè in forma privata, dopo la trascrizione di cui allo
stesso comma e prima della sua eventuale cancellazione o della sopravvenuta
inefficacia del provvedimento del dirigente o del responsabile del competente
ufficio comunale.
10.
Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai
frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo
1985, e non si applicano comunque alle divisioni ereditarie, alle donazioni fra
coniugi e fra parenti in linea retta ed ai testamenti, nonché agli atti
costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di
servitù.
(7)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
31 (L)
Interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 7; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 2,
convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298; decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1.
Sono interventi eseguiti in totale difformità dal permesso di costruire quelli
che comportano la realizzazione di un organismo edilizio integralmente diverso
per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello
oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi oltre i
limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte
di esso con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.
2.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata
l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal
medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo
32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la
demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto,
ai sensi del comma 3.
3.
Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino
dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene
e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni
urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono
acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita
non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile
abusivamente costruita.
4.
L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di
cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per
l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che
deve essere eseguita gratuitamente.
5.
L'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del
competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi
pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici
o ambientali.
6.
Per gli interventi abusivamente eseguiti su terreni sottoposti, in base a leggi
statali o regionali, a vincolo di inedificabilità, l'acquisizione gratuita, nel
caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione, si verifica di diritto a
favore delle amministrazioni cui compete la vigilanza sull'osservanza del
vincolo. Tali amministrazioni provvedono alla demolizione delle opere abusive
ed al ripristino dello stato dei luoghi a spese dei responsabili dell'abuso.
Nella ipotesi di concorso dei vincoli, l'acquisizione si verifica a favore del
patrimonio del comune.
7.
Il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
e delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti
all'autorità giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e,
tramite l'ufficio territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti.
8.
In caso d'inerzia, protrattasi per quindici giorni dalla data di constatazione
della inosservanza delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 27,
ovvero protrattasi oltre il termine stabilito dal comma 3 del medesimo articolo
27, il competente organo regionale, nei successivi trenta giorni, adotta i
provvedimenti eventualmente necessari dandone contestuale comunicazione alla
competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale.
9.
Per le opere abusive di cui al presente articolo, il giudice, con la sentenza
di condanna per il reato di cui all'articolo 44, ordina la demolizione delle
opere stesse se ancora non sia stata altrimenti eseguita.
Articolo
32 (L)
Determinazione
delle variazioni essenziali.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 8)
1.
Fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 31, le regioni
stabiliscono quali siano le variazioni essenziali al progetto approvato, tenuto
conto che l'essenzialità ricorre esclusivamente quando si verifica una o più
delle seguenti condizioni:
a)
mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standards
previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968;
b)
aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in
relazione al progetto approvato;
c)
modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato
ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
d)
mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
e)
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non
attenga a fatti procedurali.
2.
Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla
entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione
interna delle singole unità abitative.
3.
Gli interventi di cui al comma 1, effettuati su immobili sottoposti a vincolo
storico, artistico, architettonico, archeologico, paesistico ed ambientale,
nonché su immobili ricadenti sui parchi o in aree protette nazionali e
regionali, sono considerati in totale difformità dal permesso, ai sensi e per
gli effetti degli articoli 31 e 44. Tutti gli altri interventi sui medesimi
immobili sono considerati variazioni essenziali.
Articolo
33 (L)
Interventi
di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale
difformità.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 9; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1.
Gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10,
comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono
rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni
degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal
dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale con propria
ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a
spese dei responsabili dell'abuso.
2.
Qualora, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico comunale, il
ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile, il dirigente o il
responsabile dell'ufficio irroga una sanzione pecunaria pari al doppio
dell'aumento di valore dell'immobile, conseguente alla realizzazione delle
opere, determinato, con riferimento alla data di ultimazione dei lavori, in
base ai criteri previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e con riferimento
all'ultimo costo di produzione determinato con decreto ministeriale, aggiornato
alla data di esecuzione dell'abuso, sulla base dell'indice ISTAT del costo di
costruzione, con la esclusione, per i comuni non tenuti all'applicazione della
legge medesima, del parametro relativo all'ubicazione e con l'equiparazione alla
categoria A/1 delle categorie non comprese nell'articolo 16 della medesima
legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione la
sanzione è pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile,
determinato a cura dell'agenzia del territorio.
3.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, l'amministrazione competente a
vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di altre misure e
sanzioni previste da norme vigenti, ordina la restituzione in pristino a cura e
spese del responsabile dell'abuso, indicando criteri e modalità diretti a
ricostituire l'originario organismo edilizio, ed irroga una sanzione pecuniaria
da 516 a 5164 euro (8).
4.
Qualora le opere siano state eseguite su immobili, anche se non vincolati,
compresi nelle zone omogenee A, di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968,
n. 1444, il dirigente o il responsabile dell'ufficio richiede
all'amministrazione competente alla tutela dei beni culturali ed ambientali
apposito parere vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione
della sanzione pecuniaria di cui al precedente comma. Qualora il parere non
venga reso entro novanta giorni dalla richiesta il dirigente o il responsabile
provvede autonomamente.
5.
In caso di inerzia, si applica la disposizione di cui all'articolo 31, comma 8.
6.
È comunque dovuto il contributo di costruzione di cui agli articoli 16 e 19.
(8)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
34 (L)
Interventi
eseguiti in parziale difformità dal permesso di costruire.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 12; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1.
Gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal permesso di
costruire sono rimossi o demoliti a cura e spese dei responsabili dell'abuso
entro il termine congruo fissato dalla relativa ordinanza del dirigente o del
responsabile dell'ufficio. Decorso tale termine sono rimossi o demoliti a cura
del comune e a spese dei medesimi responsabili dell'abuso.
2.
Quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita
in conformità, il dirigente o il responsabile dell'ufficio applica una sanzione
pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla legge 27 luglio
1978, n. 392, della parte dell'opera realizzata in difformità dal permesso di
costruire, se ad uso residenziale, e pari al doppio del valore venale,
determinato a cura della agenzia del territorio, per le opere adibite ad usi
diversi da quello residenziale.
Articolo
35 (L)
Interventi
abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 14; decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, art.
17-bis, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203; decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, articoli 107 e 109)
1.
Qualora sia accertata la realizzazione, da parte di soggetti diversi da quelli
di cui all'articolo 28, di interventi in assenza di permesso di costruire,
ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo, su suoli del demanio o del
patrimonio dello Stato o di enti pubblici, il dirigente o il responsabile
dell'ufficio, previa diffida non rinnovabile, ordina al responsabile dell'abuso
la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi, dandone comunicazione
all'ente proprietario del suolo.
2.
La demolizione è eseguita a cura del comune ed a spese del responsabile
dell'abuso.
3.
Resta fermo il potere di autotutela dello Stato e degli enti pubblici
territoriali, nonché quello di altri enti pubblici, previsto dalla normativa
vigente.
Articolo
36 (L)
Accertamento
di conformità.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 13)
1.
In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in
difformità da esso, fino
alla
scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma
1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile
dell'abuso, o l'attuale proprietario dell'immobile, possono ottenere il
permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello
stesso, sia al momento della presentazione della domanda.
2.
Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di
oblazione, del contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di
gratuità a norma di legge, in misura pari a quella prevista dall'articolo 16.
Nell'ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità, l'oblazione è
calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.
3.
Sulla richiesta di permesso in sanatoria il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale si pronuncia con adeguata motivazione, entro
sessanta giorni decorsi i quali la richiesta si intende rifiutata.
Articolo
37 (L)
Interventi
eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività e
accertamento di conformità.
(art.
4, comma 13 del decreto-legge n. 398 del 1993; art. 10 della legge n. 47 del
1985)
1.
La realizzazione di interventi edilizi di cui all'articolo 22, in assenza della
o in difformità dalla denuncia di inizio attività comporta la sanzione
pecuniaria pari al doppio dell'aumento del valore venale dell'immobile
conseguente alla realizzazione degli interventi stessi e comunque in misura non
inferiore a 516 euro (9).
2.
Quando le opere realizzate in assenza di denuncia di inizio attività consistono
in interventi di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lettera c)
dell'articolo 3, eseguiti su immobili comunque vincolati in base a leggi
statali e regionali, nonché dalle altre norme urbanistiche vigenti, l'autorità
competente a vigilare sull'osservanza del vincolo, salva l'applicazione di
altre misure e sanzioni previste da norme vigenti, può ordinare la restituzione
in pristino a cura e spese del responsabile ed irroga una sanzione pecuniaria
da 516 a 10329 euro (10).
3.
Qualora gli interventi di cui al comma 2 sono eseguiti su immobili, anche non
vincolati, compresi nelle zone indicate nella lettera A dell'articolo 2 del
decreto ministeriale 2 aprile 1968, il dirigente o il responsabile dell'ufficio
richiede al Ministero per i beni e le attività culturali apposito parere
vincolante circa la restituzione in pristino o la irrogazione della sanzione
pecuniaria di cui al comma 1. Se il parere non viene reso entro sessanta giorni
dalla richiesta, il dirigente o il responsabile dell'ufficio provvede autonomamente.
In tali casi non trova applicazione la sanzione pecuniaria da 516 a 10329 euro
di cui al comma 2 (11).
4.
Ove l'intervento realizzato risulti conforme alla disciplina urbanistica ed
edilizia vigente sia al momento della realizzazione dell'intervento, sia al
momento della presentazione della domanda, il responsabile dell'abuso o il
proprietario dell'immobile possono ottenere la sanatoria dell'intervento
versando la somma, non superiore a 5164 euro e non inferiore a 516 euro,
stabilita dal responsabile del procedimento in relazione all'aumento di valore
dell'immobile valutato dall'agenzia del territorio (12).
5.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 6, la denuncia di inizio
di attività spontaneamente effettuata quando l'intervento è in corso di
esecuzione, comporta il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516
euro (13).
6.
La mancata denuncia di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle
sanzioni previste dall'articolo 44. Resta comunque salva, ove ne ricorrano i
presupposti in relazione all'intervento realizzato, l'applicazione delle
sanzioni di cui agli articoli 31, 33, 34, 35 e 44 e dell'accertamento di
conformità di cui all'articolo 36.
(9)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(10)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(11)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(12)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(13)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
38 (L)
Interventi
eseguiti in base a permesso annullato.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 11; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1.
In caso di annullamento del permesso di costruire, qualora non sia possibile,
in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure
amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile
del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore
venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall'agenzia
del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest'ultima e
l'amministrazione comunale. La valutazione dell'agenzia è notificata
all'interessato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio e diviene
definitiva decorsi i termini di impugnativa.
2.
L'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i
medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.
Articolo
39 (L)
Annullamento
del permesso di costruire da parte della regione.
(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 27, come sostituito dall'art. 7, legge 6 agosto
1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8,
art. 1)
1.
Entro dieci anni dalla loro adozione le deliberazioni ed i provvedimenti
comunali che autorizzano interventi non conformi a prescrizioni degli strumenti
urbanistici o dei regolamenti edilizi o comunque in contrasto con la normativa
urbanistico-edilizia vigente al momento della loro adozione, possono essere
annullati dalla regione.
2.
Il provvedimento di annullamento è emesso entro diciotto mesi dall'accertamento
delle violazioni di cui al comma 1, ed è preceduto dalla contestazione delle
violazioni stesse al titolare del permesso, al proprietario della costruzione,
al progettista, e al comune, con l'invito a presentare controdeduzioni entro un
termine all'uopo prefissato.
3.
In pendenza delle procedure di annullamento la regione può ordinare la
sospensione dei lavori, con provvedimento da notificare a mezzo di ufficiale
giudiziario, nelle forme e con le modalità previste dal codice di procedura
civile, ai soggetti di cui al comma 2 e da comunicare al comune. L'ordine di
sospensione cessa di avere efficacia se, entro sei mesi dalla sua
notificazione, non sia stato emesso il decreto di annullamento di cui al comma
1.
4.
Entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di annullamento, deve
essere ordinata la demolizione delle opere eseguite in base al titolo
annullato.
5.
I provvedimenti di sospensione dei lavori e di annullamento vengono resi noti
al pubblico mediante l'affissione nell'albo pretorio del comune dei dati
relativi agli immobili e alle opere realizzate.
Articolo
40 (L)
Sospensione
o demolizione di interventi abusivi da parte della regione.
(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 26, come sostituito dall'art. 6, legge 6 agosto
1967, n. 765; decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8,
art. 1)
1.
In caso di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in
contrasto con questo o con le prescrizioni degli strumenti urbanistici o della
normativa urbanistico-edilizia, qualora il comune non abbia provveduto entro i
termini stabiliti, la regione può disporre la sospensione o la demolizione
delle opere eseguite. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque
anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
2.
Il provvedimento di sospensione o di demolizione è notificato al titolare del
permesso o, in mancanza di questo, al committente, al costruttore e al
direttore dei lavori. Lo stesso provvedimento è comunicato inoltre al comune.
3.
La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della
notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le
ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in
pristino.
4.
Con il provvedimento che dispone la modifica dell'intervento, la rimessa in
pristino o la demolizione delle opere è assegnato un termine entro il quale il
responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e senza
pregiudizio delle sanzioni penali, alla esecuzione del provvedimento stesso.
Scaduto inutilmente tale termine, la regione dispone l'esecuzione in danno dei
lavori.
Articolo
41 (L)
Demolizione
di opere abusive.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 27, commi 1, 2, 5; legge 23 dicembre 1996, n.
662, art. 2, comma 56; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, articoli 107
e 109)
1.
In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è
disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale su
valutazione tecnico-economica approvata dalla giunta comunale.
2.
I relativi lavori sono affidati, anche a trattativa privata ove ne sussistano i
presupposti, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee.
3.
Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ne dà notizia all'ufficio
territoriale del Governo, il quale provvede alla demolizione con i mezzi a
disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa
finanziariamente e tecnicamente idonea se i lavori non siano eseguibili in
gestione diretta.
4.
Qualora sia necessario procedere alla demolizione di opere abusive è possibile
avvalersi, per il tramite dei provveditorati alle opere pubbliche, delle
strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, sulla base di apposita
convenzione stipulata d'intesa fra il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti ed il Ministro della difesa.
5.
È in ogni caso ammesso il ricorso a procedure negoziate aperte, per
l'aggiudicazione di contratti d'appalto per demolizioni da eseguirsi
all'occorrenza.
Articolo
42 (L)
Ritardato
od omesso versamento del contributo di costruzione.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 3)
1.
Le regioni determinano le sanzioni per il ritardato o mancato versamento del
contributo di costruzione in misura non inferiore a quanto previsto nel
presente articolo e non superiore al doppio.
2.
Il mancato versamento, nei termini stabiliti, del contributo di costruzione di
cui all'articolo 16 comporta:
a)
l'aumento del contributo in misura pari al 20 per cento qualora il versamento
del contributo sia effettuato nei successivi centoventi giorni;
b)
l'aumento del contributo in misura pari al 50 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni;
c)
l'aumento del contributo in misura pari al 100 per cento quando, superato il
termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae non oltre i successivi
sessanta giorni.
3.
Le misure di cui alle lettere precedenti non si cumulano.
4.
Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano
ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
5.
Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera c) del comma 2, il comune
provvede alla riscossione coattiva del complessivo credito nei modi previsti
dall'articolo 43.
6.
In mancanza di leggi regionali che determinino la misura delle sanzioni di cui
al presente articolo, queste saranno applicate nelle misure indicate nel comma
2.
Articolo
43 (L)
Riscossione.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 16)
1.
I contributi, le sanzioni e le spese di cui ai titoli II e IV della parte I del
presente testo unico sono riscossi secondo le norme vigenti in materia di
riscossione coattiva delle entrate dell'ente procedente.
Articolo
44 (L)
Sanzioni
penali.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, articoli 19 e 20; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146,
art. 3, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298)
1.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni
amministrative, si applica:
a)
l'ammenda fino a 10329 euro per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità
esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai
regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire
(14);
b)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 5164 a 51645 euro nei casi di
esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di
prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione (15);
c)
l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 15493 a 51645 euro nel caso di
lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo
comma dell'articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi
edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico,
paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in
assenza del permesso (16).
2.
La sentenza definitiva del giudice penale che accerta che vi è stata
lottizzazione abusiva, dispone la confisca dei terreni, abusivamente lottizzati
e delle opere abusivamente costruite. Per effetto della confisca i terreni sono
acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del comune nel cui
territorio è avvenuta la lottizzazione. La sentenza definitiva è titolo per la
immediata trascrizione nei registri immobiliari.
(14)
Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13
novembre 2001, n. 264).
(15)
Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13
novembre 2001, n. 264).
(16)
Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13
novembre 2001, n. 264).
Articolo
45 (L)
Norme
relative all'azione penale.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 22)
1.
L'azione penale relativa alle violazioni edilizie rimane sospesa finché non
siano stati esauriti i procedimenti amministrativi di sanatoria di cui
all'articolo 36.
2.
Nel caso di ricorso giurisdizionale avverso il diniego del permesso in
sanatoria di cui all'articolo 36, l'udienza viene fissata d'ufficio dal
presidente del tribunale amministrativo regionale per una data compresa entro
il terzo mese dalla presentazione del ricorso.
3.
Il rilascio in sanatoria del permesso di costruire estingue i reati
contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche vigenti.
Articolo
46 (L)
Nullità
degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia
iniziata dopo il 17 marzo 1985.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 17; decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, art. 8)
1.
Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica, sia in forma privata, aventi per
oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti
reali, relativi ad edifici, o loro parti, la cui costruzione è iniziata dopo il
17 marzo 1985, sono nulli e non possono essere stipulati ove da essi non
risultino, per dichiarazione dell'alienante, gli estremi del permesso di
costruire o del permesso in sanatoria. Tali disposizioni non si applicano agli
atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di
servitù.
2.
Nel caso in cui sia prevista, ai sensi dell'articolo 38, l'irrogazione di una
sanzione soltanto pecuniaria, ma non il rilascio del permesso in sanatoria,
agli atti di cui al comma 1 deve essere allegata la prova dell'integrale
pagamento della sanzione medesima.
3.
La sentenza che accerta la nullità degli atti di cui al comma 1 non pregiudica
i diritti di garanzia o di servitù acquisiti in base ad un atto iscritto o
trascritto anteriormente alla trascrizione della domanda diretta a far
accertare la nullità degli atti.
4.
Se la mancata indicazione in atto degli estremi non sia dipesa dalla
insussistenza del permesso di costruire al tempo in cui gli atti medesimi sono
stati stipulati, essi possono essere confermati anche da una sola delle parti
mediante atto successivo, redatto nella stessa forma del precedente, che
contenga la menzione omessa.
5.
Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da
procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali. L'aggiudicatario,
qualora l'immobile si trovi nelle condizioni previste per il rilascio del
permesso di costruire in sanatoria, dovrà presentare domanda di permesso in
sanatoria entro centoventi giorni dalla notifica del decreto emesso dalla
autorità giudiziaria.
Articolo
47 (L)
Sanzioni
a carico dei notai.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 21)
1.
Il ricevimento e l'autenticazione da parte dei notai di atti nulli previsti
dagli articoli 46 e 30 e non convalidabili costituisce violazione dell'articolo
28 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, e comporta
l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge medesima.
2.
Tutti i pubblici ufficiali, ottemperando a quanto disposto dall'articolo 30,
sono esonerati da responsabilità inerente al trasferimento o alla divisione dei
terreni; l'osservanza della formalità prevista dal comma 6 dello stesso
articolo 30 tiene anche luogo della denuncia di cui all'articolo 331 del codice
di procedura penale (17).
(17) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13
novembre 2001, n. 264).
Articolo
48 (L)
Aziende
erogatrici di servizi pubblici.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 45)
1.
È vietato a tutte le aziende erogatrici di servizi pubblici somministrare le
loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso di costruire, nonché
ad opere in assenza di titolo iniziate dopo il 30 gennaio 1977 e per le quali
non siano stati stipulati contratti di somministrazione anteriormente al 17
marzo 1985.
2.
Il richiedente il servizio è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, indicante gli estremi del permesso di costruire,
o, per le opere abusive, gli estremi del permesso in sanatoria, ovvero copia
della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento
delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'articolo
36 e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'articolo 35 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47. Il contratto stipulato in difetto di tali
dichiarazioni è nullo e il funzionario della azienda erogatrice, cui sia
imputabile la stipulazione del contratto stesso, è soggetto ad una sanzione
pecuniaria da 2582 a 7746 euro. Per le opere che già usufruiscono di un
servizio pubblico, in luogo della documentazione di cui al precedente comma,
può essere prodotta copia di una fattura, emessa dall'azienda erogante il
servizio, dalla quale risulti che l'opera già usufruisce di un pubblico
servizio (18).
3.
Per le opere iniziate anteriormente al 30 gennaio 1977, in luogo degli estremi
della licenza edilizia può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva di
atto notorio rilasciata dal proprietario o altro avente titolo, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante che
l'opera è stata iniziata in data anteriore al 30 gennaio 1977. Tale
dichiarazione può essere ricevuta e inserita nello stesso contratto, ovvero in
documento separato da allegarsi al contratto medesimo.
(18)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Capo
III - Disposizioni fiscali
Articolo
49 (L)
Disposizioni
fiscali.
(legge
17 agosto 1942, n. 1150, art. 41-ter)
1.
Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi
realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base
di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni
fiscali previste dalle norme vigenti, nè di contributi o altre provvidenze dello
Stato o di enti pubblici. Il contrasto deve riguardare violazioni di altezza,
distacchi, cubatura o superficie coperta che eccedano per singola unità
immobiliare il due per cento delle misure prescritte, ovvero il mancato
rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel programma di
fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani particolareggiati di
esecuzione.
2.
È fatto obbligo al comune di segnalare all'amministrazione finanziaria, entro tre
mesi dall'ultimazione dei lavori o dalla richiesta del certificato di
agibilità, ovvero dall'annullamento del titolo edilizio, ogni inosservanza
comportante la decadenza di cui al comma precedente (19).
3.
Il diritto dell'amministrazione finanziaria a recuperare le imposte dovute in
misura ordinaria per effetto della decadenza stabilita dal presente articolo si
prescrive col decorso di tre anni dalla data di ricezione della segnalazione
del comune.
4.
In caso di revoca o decadenza dai benefìci suddetti il committente è
responsabile dei danni nei confronti degli aventi causa.
(19)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
50 (L)
Agevolazioni
tributarie in caso di sanatoria.
(legge
28 febbraio 1985, n. 47, art. 46)
1.
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie
in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano agli atti
stipulati dopo il 17 marzo 1985, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti
dalle vigenti disposizioni agevolative ed a condizione che copia conforme del
provvedimento di sanatoria venga presentata, contestualmente all'atto da
registrare, all'amministrazione cui compete la registrazione. In mancanza del
provvedimento definitivo di sanatoria, per conseguire in via provvisoria le
agevolazioni deve essere prodotta, al momento della registrazione dell'atto,
copia della domanda di permesso in sanatoria presentata al comune, con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune stesso. L'interessato, a pena di
decadenza dai benefìci, deve presentare al competente ufficio
dell'amministrazione finanziaria copia del provvedimento definitivo di
sanatoria entro sei mesi dalla sua notifica o, nel caso che questo non sia
intervenuto, a richiesta dell'ufficio, dichiarazione del comune che attesti che
la domanda non ha ancora ottenuto definizione (20).
2.
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, per i fabbricati costruiti
senza permesso o in contrasto con la stesso, ovvero sulla base di permesso
successivamente annullato, si applica la esenzione dall'imposta comunale sugli
immobili, qualora ricorrano i requisiti tipologici di inizio e ultimazione
delle opere in virtù dei quali sarebbe spettata, per il periodo di dieci anni a
decorrere dal 17 marzo 1985. L'esenzione si applica a condizione che
l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio competente del suo domicilio
fiscale, allegando copia della domanda indicata nel comma precedente con la
relativa ricevuta rilasciata dal comune. Alla scadenza di ogni anno dal giorno
della presentazione della domanda suddetta, l'interessato, a pena di decadenza
dai benefìci, deve presentare, entro novanta giorni da tale scadenza,
all'ufficio competente copia del provvedimento definitivo di sanatoria, o in
mancanza di questo, una dichiarazione del comune, ovvero una dichiarazione
sostitutiva di atto notorio, attestante che la domanda non ha ancora ottenuto
definizione (21).
3.
La omessa o tardiva presentazione del provvedimento di sanatoria comporta il
pagamento dell'imposta comunale sugli immobili e delle altre imposte dovute
nella misura ordinaria, nonché degli interessi di mora stabiliti per i singoli
tributi (22).
4.
Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere
abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i
requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli
effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall'articolo 49.
5.
In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in
via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da
parte dell'interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia
autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del
pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza
di cui al presente comma.
6.
Non si fa comunque luogo al rimborso dell'imposta comunale sugli immobili e
delle altre imposte eventualmente già pagate (23).
(20)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(21)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(22)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(23)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
51 (L)
Finanziamenti
pubblici e sanatoria.
(legge
23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 50)
1.
La concessione di indennizzi, ai sensi della legislazione sulle calamità
naturali, è esclusa nei casi in cui gli immobili danneggiati siano stati
eseguiti abusivamente in zone alluvionali; la citata concessione di indennizzi
è altresì esclusa per gli immobili edificati in zone sismiche senza i
prescritti criteri di sicurezza e senza che sia intervenuta sanatoria.
Parte
II - Normativa tecnica per l'edilizia
Capo
I - Disposizioni di carattere generale
Articolo
52 (L)
Tipo
di strutture e norme tecniche.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, articoli 1 e 32, comma 1)
1.
In tutti i comuni della Repubblica le costruzioni sia pubbliche sia private
debbono essere realizzate in osservanza delle norme tecniche riguardanti i vari
elementi costruttivi fissate con decreti del Ministro per le infrastrutture e i
trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che si avvale
anche della collaborazione del Consiglio nazionale delle ricerche. Qualora le
norme tecniche riguardino costruzioni in zone sismiche esse sono adottate di
concerto con il Ministro per l'interno. Dette norme definiscono:
a)
i criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, esecuzione e
collaudo degli edifici in muratura e per il loro consolidamento;
b)
i carichi e sovraccarichi e loro combinazioni, anche in funzione del tipo e
delle modalità costruttive e della destinazione dell'opera, nonché i criteri
generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
c)
le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle
scarpate, i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di
fondazione; i criteri generali e le precisazioni tecniche per la progettazione,
esecuzione e collaudo di opere speciali, quali ponti, dighe, serbatoi,
tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate in genere, acquedotti, fognature;
d)
la protezione delle costruzioni dagli incendi.
2.
Qualora vengano usati sistemi costruttivi diversi da quelli in muratura o con
ossatura portante in cemento armato normale e precompresso, acciaio o sistemi
combinati dei predetti materiali, per edifici con quattro o più piani entro e
fuori terra, l'idoneità di tali sistemi deve essere comprovata da una
dichiarazione rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori
pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio.
3.
Le norme tecniche di cui al presente articolo e i relativi aggiornamenti
entrano in vigore trenta giorni dopo la pubblicazione dei rispettivi decreti
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Articolo
53 (L)
Definizioni.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 1, primo, secondo e terzo comma)
1.
Ai fini del presente testo unico si considerano:
a)
opere in conglomerato cementizio armato normale, quelle composte da un
complesso di strutture in conglomerato cementizio ed armature che assolvono ad
una funzione statica;
b)
opere in conglomerato cementizio armato precompresso, quelle composte di
strutture in conglomerato cementizio ed armature nelle quali si imprime
artificialmente uno stato di sollecitazione addizionale di natura ed entità
tali da assicurare permanentemente l'effetto statico voluto;
c)
opere a struttura metallica quelle nelle quali la statica è assicurata in tutto
o in parte da elementi strutturali in acciaio o in altri metalli.
Articolo
54 (L)
Sistemi
costruttivi.
(legge
2 febbraio 1974, n. 64, art. 5, art. 6, primo comma, art. 7, primo comma, art.
8, primo comma)
1.
Gli edifici possono essere costruiti con:
a)
struttura intelaiata in cemento armato normale o precompresso, acciaio o
sistemi combinati dei predetti materiali;
b)
struttura a pannelli portanti;
c)
struttura in muratura;
d)
struttura in legname.
2.
Ai fini di questo testo unico si considerano:
a)
costruzioni in muratura, quelle nelle quali la muratura ha funzione portante;
b)
strutture a pannelli portanti, quelle formate con l'associazione di pannelli
verticali prefabbricati (muri), di altezza pari ad un piano e di larghezza
superiore ad un metro, resi solidali a strutture orizzontali (solai)
prefabbricate o costruite in opera;
c)
strutture intelaiate, quelle costituite da aste rettilinee o curvilinee,
comunque vincolate fra loro ed esternamente.
Articolo
55 (L)
Edifici
in muratura.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 6, secondo comma)
1.
Le costruzioni in muratura devono presentare adeguate caratteristiche di
solidarietà fra gli elementi strutturali che le compongono, e di rigidezza
complessiva secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
56 (L)
Edifici
con struttura a pannelli portanti.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 7, secondo, terzo, quarto e quinto comma)
1.
Le strutture a pannelli portanti devono essere realizzate in calcestruzzo pieno
od alleggerito, semplice, armato normale o precompresso, presentare giunzioni
eseguite in opera con calcestruzzo o malta cementizia, ed essere irrigidite da
controventamenti opportuni, costituiti dagli stessi pannelli verticali
sovrapposti o da lastre in calcestruzzo realizzate in opera; i controventamenti
devono essere orientati almeno secondo due direzioni distinte.
2.
Il complesso scatolare costituito dai pannelli deve realizzare un organismo
statico capace di assorbire le azioni sismiche di cui all'articolo 85.
3.
La trasmissione delle azioni mutue tra i diversi elementi deve essere
assicurata da armature metalliche.
4.
L'idoneità di tali sistemi costruttivi, anche in funzione del grado di
sismicità, deve essere comprovata da una dichiarazione rilasciata dal
presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, su conforme parere
dello stesso Consiglio.
Articolo
57 (L)
Edifici
con strutture intelaiate.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 8, secondo periodo del primo comma, secondo, terzo
e quarto comma)
1.
Nelle strutture intelaiate possono essere compresi elementi irrigidenti
costituiti da:
a)
strutture reticolate in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso;
b)
elementi-parete in acciaio, calcestruzzo armato normale o precompresso.
2.
Gli elementi irrigidenti devono essere opportunamente collegati alle
intelaiature della costruzione in modo che sia assicurata la trasmissione delle
azioni sismiche agli irrigidimenti stessi.
3.
Il complesso resistente deve essere proporzionato in modo da assorbire le
azioni sismiche definite dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
4.
Le murature di tamponamento delle strutture intelaiate devono essere efficacemente
collegate alle aste della struttura stessa secondo le modalità specificate
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
58 (L)
Produzione
in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e
di manufatti complessi in metallo.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 9)
1.
Le ditte che procedono alla costruzione di manufatti in conglomerato armato
normale o precompresso ed in metallo, fabbricati in serie e che assolvono alle
funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e 64, comma 1, hanno l'obbligo di
darne preventiva comunicazione al Servizio tecnico centrale del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con apposita relazione nella quale debbono:
a)
descrivere ciascun tipo di struttura indicando le possibili applicazioni e
fornire i calcoli relativi, con particolare riguardo a quelli riferentisi a
tutto il comportamento sotto carico fino a fessurazione e rottura;
b)
precisare le caratteristiche dei materiali impiegati sulla scorta di prove
eseguite presso uno dei laboratori di cui all'articolo 59;
c)
indicare, in modo particolareggiato, i metodi costruttivi e i procedimenti
seguiti per la esecuzione delle strutture;
d)
indicare i risultati delle prove eseguite presso uno dei laboratori di cui
all'articolo 59 (24).
2.
Tutti gli elementi precompressi debbono essere chiaramente e durevolmente
contrassegnati onde si possa individuare la serie di origine.
3.
Per le ditte che costruiscono manufatti complessi in metallo fabbricati in
serie, i quali assolvono alle funzioni indicate negli articoli 53, comma 1 e
64, comma 1, la relazione di cui al comma 1 del presente articolo deve
descrivere ciascun tipo di struttura, indicando le possibili applicazioni e
fornire i calcoli relativi.
4.
Le ditte produttrici di tutti i manufatti di cui ai commi precedenti sono
tenute a fornire tutte le prescrizioni relative alle operazioni di trasporto e
di montaggio dei loro manufatti.
5.
La responsabilità della rispondenza dei prodotti rimane a carico della ditta
produttrice, che è obbligata a corredare la fornitura con i disegni del
manufatto e l'indicazione delle sue caratteristiche di impiego.
6.
Il progettista delle strutture è responsabile dell'organico inserimento e della
previsione di utilizzazione dei manufatti di cui sopra nel progetto delle
strutture dell'opera.
(24)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
59 (L)
Laboratori.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 20)
1.
Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:
a)
i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di
ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;
b)
il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei
servizi antincendi e di protezione civile (Roma);
2.
Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente
capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione,
comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.
3.
L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica
utilità.
Articolo
60 (L)
Emanazione
di norme tecniche,
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 21)
1.
Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore
dei lavori pubblici che si avvale anche della collaborazione del Consiglio
nazionale delle ricerche, predispone, modifica ed aggiorna le norme tecniche
alle quali si uniformano le costruzioni di cui al capo secondo.
Articolo
61 (L)
Abitati
da consolidare.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 2)
1.
In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od
intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai
sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed
integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione
ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva
autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.
2.
Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del
competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere
intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà
essere richiesta nel termine di cinque giorni dall'inizio dei lavori.
Articolo
62 (L)
Utilizzazione
di edifici.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 28)
1.
Il rilascio della licenza d'uso per gli edifici costruiti in cemento armato e
dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all'esibizione
di un certificato da rilasciarsi dall'ufficio tecnico della regione, che
attesti la perfetta rispondenza dell'opera eseguita alle norme del capo quarto.
Articolo
63 (L)
Opere
pubbliche.
1.
Quando si tratti di opere eseguite dai soggetti di cui all'articolo 2 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, le norme della presente parte si applicano solo
nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del
1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, dal
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34 e dal D.M. 19
aprile 2000, n. 145.
Capo
II - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica.
Sezione
I - Adempimenti
Articolo
64 (L)
Progettazione,
direzione, esecuzione, responsabilità.
(legge
n. 1086 del 1971, art. 1, quarto comma; art. 2, primo e secondo comma; art. 3,
primo e secondo comma)
1.
La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e
precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare
la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumità.
2.
La costruzione delle opere di cui all'articolo 53, comma 1, deve avvenire in
base ad un progetto esecutivo redatto da un tecnico abilitato, iscritto nel
relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli
ordini e collegi professionali.
3.
L'esecuzione delle opere deve aver luogo sotto la direzione di un tecnico
abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze
stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali.
4.
Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le
strutture dell'opera comunque realizzate.
5.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera al progetto,
dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del progetto, della qualità
dei materiali impiegati, nonché, per quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera.
Articolo
65 (R)
Denuncia
dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura
metallica.
(legge
n. 1086 del 1971, articoli 4 e 6).
1.
Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal
direttore dei lavori allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale
denuncia al competente ufficio tecnico regionale.
2.
Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del
progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore.
3.
Alla denuncia devono essere allegati:
a)
il progetto dell'opera in triplice copia, firmato dal progettista, dal quale
risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione,
il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire
l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza
delle condizioni di sollecitazione;
b)
una relazione illustrativa in triplice copia firmata dal progettista e dal
direttore dei lavori, dalla quale risultino le caratteristiche, le qualità e le
dosature dei materiali che verranno impiegati nella costruzione.
4.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione
dell'avvenuto deposito.
5.
Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere
di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate,
prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e
con gli allegati previsti nel presente articolo.
6.
A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei
lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice
copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
a)
i certificati delle prove sui materiali impiegati emessi da laboratori di cui
all'articolo 59;
b)
per le opere in conglomerato armato precompresso, ogni indicazione inerente
alla tesatura dei cavi ed ai sistemi di messa in coazione;
c)
l'esito delle eventuali prove di carico, allegando le copie dei relativi
verbali firmate per copia conforme.
7.
Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della
presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione
dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al
competente ufficio tecnico regionale.
8.
Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla
restante documentazione di cui al comma 6.
Articolo
66 (L)
Documenti
in cantiere.
(legge
n. 1086 del 1971, art. 5)
1.
Nei cantieri, dal giorno di inizio delle opere, di cui all'articolo 53, comma
1, a quello di ultimazione dei lavori, devono essere conservati gli atti
indicati all'articolo 65, commi 3 e 4, datati e firmati anche dal costruttore e
dal direttore dei lavori, nonché un apposito giornale dei lavori.
2.
Della conservazione e regolare tenuta di tali documenti è responsabile il
direttore dei lavori. Il direttore dei lavori è anche tenuto a vistare
periodicamente, ed in particolare nelle fasi più importanti dell'esecuzione, il
giornale dei lavori.
Articolo
67 (L, comma 1, 2, 4 e 8; R, i commi 3, 5, 6 e 7)
Collaudo
statico.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, articoli 7 e 8)
1.
Tutte le costruzioni di cui all'articolo 53, comma 1, la cui sicurezza possa
comunque interessare la pubblica incolumità devono essere sottoposte a collaudo
statico.
2.
Il collaudo deve essere eseguito da un ingegnere o da un architetto, iscritto
all'albo da almeno dieci anni, che non sia intervenuto in alcun modo nella
progettazione, direzione, esecuzione dell'opera.
3.
Contestualmente alla denuncia prevista dall'articolo 65, il direttore dei
lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del
collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di
accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le
condizioni di cui al comma 2.
4.
Quando non esiste il committente ed il costruttore esegue in proprio, è fatto
obbligo al costruttore di chiedere, anteriormente alla presentazione della
denuncia di inizio dei lavori, all'ordine provinciale degli ingegneri o a
quello degli architetti, la designazione di una terna di nominativi fra i quali
sceglie il collaudatore.
5.
Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori
ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di
tempo per effettuare il collaudo.
6.
In corso d'opera possono essere eseguiti collaudi parziali motivati da
difficoltà tecniche e da complessità esecutive dell'opera, fatto salvo quanto
previsto da specifiche disposizioni.
7.
Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di
collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al
committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico.
8.
Per il rilascio di licenza d'uso o di agibilità, se prescritte, occorre
presentare all'amministrazione comunale una copia del certificato di collaudo.
Sezione
II - Vigilanza
Articolo
68 (L)
Controlli.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 10)
1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, nel cui
territorio vengono realizzate le opere indicate nell'articolo 53, comma 1, ha
il compito di vigilare sull'osservanza degli adempimenti preposti dal presente
testo unico: a tal fine si avvale dei funzionari ed agenti comunali (25).
2.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per
conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei comuni,
aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
(25)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
69 (L)
Accertamenti
delle violazioni.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 11)
1.
I funzionari e agenti comunali che accertino l'inosservanza degli adempimenti
previsti nei precedenti articoli, redigono processo verbale che, a cura del
dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, verrà inoltrato
all'Autorità giudiziaria competente ed all'ufficio tecnico della regione per i
provvedimenti di cui all'articolo 70.
Articolo
70 (L)
Sospensione
dei lavori.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 12)
1.
Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, ricevuto il processo verbale
redatto a norma dell'articolo 69 ed eseguiti gli opportuni accertamenti,
ordina, con decreto notificato a mezzo di messo comunale, al committente, al
direttore dei lavori e al costruttore la sospensione dei lavori.
2.
I lavori non possono essere ripresi finché il dirigente dell'ufficio tecnico
regionale non abbia accertato che sia stato provveduto agli adempimenti
previsti dal presente capo.
3.
Della disposta sospensione è data comunicazione al dirigente del competente
ufficio comunale perché ne curi l'osservanza.
Sezione
III - Norme penali
Articolo
71 (L)
Lavori
abusivi.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 13)
1.
Chiunque commette, dirige e, in qualità di costruttore, esegue le opere
previste dal presente capo, o parti di esse, in violazione dell'articolo 64,
commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a
1032 euro (26).
2.
È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da 1032 a
10329 euro, chi produce in serie manufatti in conglomerato armato normale o
precompresso o manufatti complessi in metalli senza osservare le disposizioni
dell'articolo 58 (27).
(26) Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13
novembre 2001, n. 264).
(27)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
72 (L)
Omessa
denuncia dei lavori.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 14)
1.
Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da 103 a 1032 euro (28).
(28)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
73 (L)
Responsabilità
del direttore dei lavori.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 15)
1.
Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate
nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da 41 a 206 euro (29).
2.
Alla stessa pena soggiace il direttore dei lavori che omette o ritarda la
presentazione al competente ufficio tecnico regionale della relazione indicata
nell'articolo 65, comma 6.
(29)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
74 (L)
Responsabilità
del collaudatore.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 16)
1.
Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è
punito con l'ammenda da 51 a 516 euro (30).
(30)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
75 (L)
Mancanza
del certificato di collaudo.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 17)
1.
Chiunque consente l'utilizzazione delle costruzioni prima del rilascio del
certificato di collaudo è punito con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda
da 103 a 1032 euro (31).
(31)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
76 (L)
Comunicazione
della sentenza.
(legge
5 novembre 1971, n. 1086, art. 18)
1.
La sentenza irrevocabile, emessa in base alle precedenti disposizioni, deve
essere comunicata, a cura del cancelliere, entro quindici giorni da quello in
cui è divenuta irrevocabile, al comune e alla regione interessata ed al
consiglio provinciale dell'ordine professionale, cui eventualmente sia iscritto
l'imputato.
Capo
III - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche
negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico
Sezione
I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati
Articolo
77 (L)
Progettazione
di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici.
(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 1)
1.
I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici privati, ovvero alla
ristrutturazione di interi edifici, ivi compresi quelli di edilizia
residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata, sono redatti in osservanza
delle prescrizioni tecniche previste dal comma 2.
2.
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti fissa con decreto, adottato ai
sensi dell'articolo 52, le prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di
edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata ed agevolata.
3.
La progettazione deve comunque prevedere:
a)
accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai
piani superiori, ivi compresi i servoscala;
b)
idonei accessi alle parti comuni degli edifici e alle singole unità
immobiliari;
c)
almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di
sollevamento;
d)
l'installazione, nel caso di immobili con più di tre livelli fuori terra, di un
ascensore per ogni scala principale raggiungibile mediante rampe prive di
gradini.
4.
È fatto obbligo di allegare al progetto la dichiarazione del professionista
abilitato di conformità degli elaborati alle disposizioni adottate ai sensi del
presente capo.
5.
I progetti di cui al comma 1 che riguardano immobili vincolati ai sensi del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, devono essere approvati dalla
competente autorità di tutela, a norma degli articoli 23 e 151 del medesimo
decreto legislativo.
Articolo
78 (L)
Deliberazioni
sull'eliminazione delle barriere architettoniche.
(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 2)
1.
Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici
privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo
27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, nonché la
realizzazione di percorsi attrezzati e la installazione di dispositivi di segnalazione
atti a favorire la mobilità dei ciechi all'interno degli edifici privati, sono
approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione,
con le maggioranze previste dall'articolo 1136, secondo e terzo comma, del
codice civile (32).
2.
Nel caso in cui il condominio rifiuti di assumere, o non assuma entro tre mesi
dalla richiesta fatta per iscritto, le deliberazioni di cui al comma 1, i
portatori di handicap, ovvero chi ne esercita la tutela o la potestà di cui al
titolo IX del libro primo del codice civile, possono installare, a proprie
spese, servoscala nonché strutture mobili e facilmente rimovibili e possono
anche modificare l'ampiezza delle porte d'accesso, al fine di rendere più
agevole l'accesso agli edifici, agli ascensori e alle rampe delle autorimesse.
3.
Resta fermo quanto disposto dagli articoli 1120, secondo comma, e 1121, terzo
comma, del codice civile.
(32)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
79 (L)
Opere
finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in
deroga ai regolamenti edilizi.
(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 3)
1.
Le opere di cui all'articolo 78 possono essere realizzate in deroga alle norme
sulle distanze previste dai regolamenti edilizi, anche per i cortili e le
chiostrine interni ai fabbricati o comuni o di uso comune a più fabbricati.
2.
È fatto salvo l'obbligo di rispetto delle distanze di cui agli articoli 873 e
907 del codice civile nell'ipotesi in cui tra le opere da realizzare e i
fabbricati alieni non sia interposto alcuno spazio o alcuna area di proprietà o
di uso comune.
Articolo
80 (L)
Rispetto
delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni.
(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 6)
1.
Fermo restando l'obbligo del preavviso e dell'invio del progetto alle
competenti autorità a norma dell'articolo 94, l'esecuzione delle opere edilizie
di cui all'articolo 78, da realizzare in ogni caso nel rispetto delle norme
antisismiche, di prevenzione degli incendi e degli infortuni, non è soggetta
alla autorizzazione di cui all'articolo 94. L'esecuzione non conforme alla
normativa richiamata al comma 1 preclude il collaudo delle opere realizzate.
Articolo
81 (L)
Certificazioni.
(legge
9 gennaio 1989, n. 13, art. 8; decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
articoli 107 e 109)
1.
Alle domande ovvero alle comunicazioni al dirigente o responsabile del
competente ufficio comunale relative alla realizzazione di interventi di cui al
presente capo è allegato certificato medico in carta libera attestante
l'handicap e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa, dalla quale risultino l'ubicazione
della propria abitazione, nonché le difficoltà di accesso.
Sezione
II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici
pubblici e privati aperti al pubblico
Articolo
82 (L)
Eliminazione
o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati
aperti al pubblico.
(legge
5 febbraio 1992, n. 104, art. 24; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
art. 62, comma 2; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli 107 e 109).
1.
Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al
pubblico che sono suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di
cui alla sezione prima del presente capo, sono eseguite in conformità alle
disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive
modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503, recante
norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e al D.M. 14 giugno
1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici (33).
2.
Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti ai vincoli di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, nonché ai vincoli previsti
da leggi speciali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni
previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il
mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela
del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di
superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata con opere
provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della
Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, sulle quali sia stata acquisita
l'approvazione delle predette autorità.
3.
Alle comunicazioni allo sportello unico dei progetti di esecuzione dei lavori
riguardanti edifici pubblici e aperti al pubblico, di cui al comma 1, rese ai
sensi dell'articolo 22, sono allegate una documentazione grafica e una
dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità
e di superamento delle barriere architettoniche, anche ai sensi del comma 2 del
presente articolo.
4.
Il rilascio del permesso di costruire per le opere di cui al comma 1 è
subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall'ufficio
tecnico o dal tecnico incaricato dal comune. Il dirigente o il responsabile del
competente ufficio comunale, nel rilasciare il certificato di agibilità per le
opere di cui al comma 1, deve accertare che le opere siano state realizzate nel
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere
architettoniche. A tal fine può richiedere al proprietario dell'immobile o
all'intestatario del permesso di costruire una dichiarazione resa sotto forma
di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.
5.
La richiesta di modifica di destinazione d'uso di edifici in luoghi pubblici o
aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 3. Il
rilascio del certificato di agibilità è condizionato alla verifica tecnica
della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.
6.
Tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di
eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano
tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone
handicappate, sono dichiarate inagibili.
7.
Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli
accertamenti per l'agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria
competenza, sono direttamente responsabili, relativamente ad opere eseguite
dopo l'entrata in vigore della legge 5 febbraio 1992, n. 104, delle difformità
che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle
persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da 5164 a 25822 euro e con
la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno
a sei mesi (34).
8.
I piani di cui all'articolo 32, comma 21, della legge n. 41 del 1986, sono
modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con
particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi
accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti, alla
rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione
delle persone handicappate.
9.
I comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui
all'articolo 27 della citata legge n. 118 del 1971, all'articolo 2 del citato
regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del
1978, alle disposizioni di cui alla sezione prima del presente capo, e al
citato D.M. 14 giugno 1989, n. 236 del Ministro dei lavori pubblici. Le norme
dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente
articolo perdono efficacia.
(33)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(34)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Capo
IV - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche
Sezione
I - Norme per le costruzioni in zone sismiche
Articolo
83 (L)
Opere
disciplinate e gradi di sismicità.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 3; articoli 54, comma 1, lettera c), 93, comma 1,
lettera g), e comma 4 del decreto legislativo n. 112 del 1998)
1.
Tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica
incolumità, da realizzarsi in zone dichiarate sismiche ai sensi dei commi 2 e 3
del presente articolo, sono disciplinate, oltre che dalle disposizioni di cui
all'articolo 52, da specifiche norme tecniche emanate, anche per i loro
aggiornamenti, con decreti del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti,
di concerto con il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza
unificata.
2.
Con decreto del Ministro per le infrastrutture ed i trasporti, di concerto con
il Ministro per l'interno, sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici,
il Consiglio nazionale delle ricerche e la Conferenza unificata, sono definiti
i criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e dei relativi
valori differenziati del grado di sismicità da prendere a base per la
determinazione delle azioni sismiche e di quant'altro specificato dalle norme
tecniche.
3.
Le regioni, sentite le province e i comuni interessati, provvedono alla
individuazione delle zone dichiarate sismiche agli effetti del presente capo,
alla formazione e all'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone e dei
valori attribuiti ai gradi di sismicità, nel rispetto dei criteri generali di
cui al comma 2.
Articolo
84 (L)
Contenuto
delle norme tecniche.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 4)
1.
Le norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche di cui all'articolo 83,
da adottare sulla base dei criteri generali indicati dagli articoli successivi
e in funzione dei diversi gradi di sismicità, definiscono:
a)
l'altezza massima degli edifici in relazione al sistema costruttivo, al grado
di sismicità della zona ed alle larghezze stradali;
b)
le distanze minime consentite tra gli edifici e giunzioni tra edifici contigui;
c)
le azioni sismiche orizzontali e verticali da tenere in conto del dimensionamento
degli elementi delle costruzioni e delle loro giunzioni;
d)
il dimensionamento e la verifica delle diverse parti delle costruzioni;
e)
le tipologie costruttive per le fondazioni e le parti in elevazione.
2.
Le caratteristiche generali e le proprietà fisico-meccaniche dei terreni di
fondazione, e cioè dei terreni costituenti il sottosuolo fino alla profondità
alla quale le tensioni indotte dal manufatto assumano valori significativi ai
fini delle deformazioni e della stabilità dei terreni medesimi, devono essere
esaurientemente accertate.
3.
Per le costruzioni su pendii gli accertamenti devono essere convenientemente
estesi al di fuori dell'area edificatoria per rilevare tutti i fattori
occorrenti per valutare le condizioni di stabilità dei pendii medesimi.
4.
Le norme tecniche di cui al comma 1 potranno stabilire l'entità degli
accertamenti in funzione della morfologia e della natura dei terreni e del
grado di sismicità.
Articolo
85 (L)
Azioni
sismiche.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 9)
1.
L'edificio deve essere progettato e costruito in modo che sia in grado di
resistere alle azioni verticali e orizzontali, ai momenti torcenti e ribaltanti
indicati rispettivamente alle successive lettere a), b), c) e d) e definiti
dalle norme tecniche di cui all'articolo 83:
a)
azioni verticali: non si tiene conto in genere delle azioni sismiche verticali;
per le strutture di grande luce o di particolare importanza, agli effetti di
dette azioni, deve svolgersi una opportuna analisi dinamica teorica o sperimentale;
b)
azioni orizzontali: le azioni sismiche orizzontali si schematizzano attraverso
l'introduzione di due sistemi di forze orizzontali agenti non
contemporaneamente secondo due direzioni ortogonali;
c)
momenti torcenti: ad ogni piano deve essere considerato il momento torcente
dovuto alle forze orizzontali agenti ai piani sovrastanti e in ogni caso non
minore dei valori da determinarsi secondo le indicazioni riportate dalle norme
tecniche di cui all'articolo 83;
d)
momenti ribaltanti: per le verifiche dei pilastri e delle fondazioni gli sforzi
normali provocati dall'effetto ribaltante delle azioni sismiche orizzontali
devono essere valutati secondo le indicazioni delle norme tecniche di cui
all'articolo 83.
Articolo
86 (L)
Verifica
delle strutture.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 10)
1.
L'analisi delle sollecitazioni dovute alle azioni sismiche di cui all'articolo
85 è effettuata tenendo conto della ripartizione di queste fra gli elementi
resistenti dell'intera struttura.
2.
Si devono verificare detti elementi resistenti per le possibili combinazioni
degli effetti sismici con tutte le altre azioni esterne, senza alcuna riduzione
dei sovraccarichi, ma con l'esclusione dell'azione del vento.
Articolo
87 (L)
Verifica
delle fondazioni.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 11)
1.
I calcoli di stabilità del complesso terreno-opera di fondazione si eseguono
con i metodi ed i procedimenti della geotecnica, tenendo conto, tra le forze
agenti, delle azioni sismiche orizzontali applicate alla costruzione e valutate
come specificato dalle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
88 (L)
Deroghe.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 12)
1.
Possono essere concesse deroghe all'osservanza delle norme tecniche, di cui al
precedente articolo 83, dal Ministro per le infrastrutture e i trasporti,
previa apposita istruttoria da parte dell'ufficio periferico competente e
parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici, quando
sussistano ragioni particolari, che ne impediscano in tutto o in parte
l'osservanza, dovute all'esigenza di salvaguardare le caratteristiche
ambientali dei centri storici.
2.
La possibilità di deroga deve essere prevista nello strumento urbanistico
generale e le singole deroghe devono essere confermate nei piani
particolareggiati.
Articolo
89 (L)
Parere
sugli strumenti urbanistici.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
1.
Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione
e quelli di cui all'articolo 61, devono richiedere il parere del competente
ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati prima della delibera di adozione nonché sulle lottizzazioni
convenzionate prima della delibera di approvazione, e loro varianti ai fini della
verifica della compatibilità delle rispettive previsioni con le condizioni
geomorfologiche del territorio.
2.
Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni
dal ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale.
3.
In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve
intendersi reso in senso negativo.
Articolo
90 (L)
Sopraelevazioni.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 14)
1.
È consentita, nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti:
a)
la sopraelevazione di un piano negli edifici in muratura, purché nel complesso
la costruzione risponda alle prescrizioni di cui al presente capo;
b)
la sopraelevazione di edifici in cemento armato normale e precompresso, in
acciaio o a pannelli portanti, purché il complesso della struttura sia conforme
alle norme del presente testo unico (35).
2.
L'autorizzazione è consentita previa certificazione del competente ufficio
tecnico regionale che specifichi il numero massimo di piani che è possibile
realizzare in sopraelevazione e l'idoneità della struttura esistente a
sopportare il nuovo carico.
(35)
Lettera così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13
novembre 2001, n. 264).
Articolo
91 (L)
Riparazioni.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 15)
1.
Le riparazioni degli edifici debbono tendere a conseguire un maggiore grado di
sicurezza alle azioni sismiche di cui ai precedenti articoli.
2.
I criteri sono fissati nelle norme tecniche di cui all'articolo 83.
Articolo
92 (L)
Edifici
di speciale importanza artistica.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 16)
1.
Per l'esecuzione di qualsiasi lavoro di natura antisismica in edifici o
manufatti di carattere monumentale o aventi, comunque, interesse archeologico,
storico o artistico, siano essi pubblici o di privata proprietà, restano ferme
le disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Sezione
II - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche (36)
Articolo
93 (R)
Denuncia
dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche.
(legge
n. 64 del 1974, articoli 17 e 19)
1.
Nelle zone sismiche di cui all'articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni,
riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo
sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio
tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza
del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore.
2.
Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e
debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile
iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal
direttore dei lavori.
3.
Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico
della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria,
piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal
fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione sia in
elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture.
4.
Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella
quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di
fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso
terreno-opera di fondazione.
5.
La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da
documentazioni, in quanto necessari.
6.
In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui
al presente articolo.
7.
Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice
richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 103.
(36)
Così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre 2001,
n. 264).
Articolo
94 (L)
Autorizzazione
per l'inizio dei lavori.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 18)
1.
Fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle
località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all'uopo indicate
nei decreti di cui all'articolo 83, non si possono iniziare lavori senza
preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione.
2.
L'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene
comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua
competenza.
3.
Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei
confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso
ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento
definitivo.
4.
I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito
edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze.
Sezione
III - Repressione delle violazioni
Articolo
95 (L)
Sanzioni
penali.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 20)
1.
Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti
interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da L.
400.000 a L. 20.000.000.
Articolo
96 (L)
Accertamento
delle violazioni.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 21)
1.
I funzionari, gli ufficiali ed agenti indicati all'articolo 103, appena
accertato un fatto costituente violazione delle presenti norme, compilano
processo verbale trasmettendolo immediatamente al competente ufficio tecnico
della regione.
2.
Il dirigente dell'ufficio tecnico regionale, previ, occorrendo, ulteriori
accertamenti di carattere tecnico, trasmette il processo verbale all'autorità
giudiziaria competente con le sue deduzioni.
Articolo
97 (L)
Sospensione
dei lavori.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 22)
1.
Il dirigente del competente ufficio tecnico della regione, contemporaneamente
agli adempimenti di cui all'articolo 96, ordina, con decreto motivato,
notificato a mezzo di messo comunale, al proprietario, nonché al direttore o
appaltatore od esecutore delle opere, la sospensione dei lavori.
2.
Copia del decreto è comunicata al dirigente o responsabile del competente
ufficio comunale ai fini dell'osservanza dell'ordine di sospensione (37).
3.
L'ufficio territoriale del governo, su richiesta del dirigente dell'ufficio di
cui al comma 1, assicura l'intervento della forza pubblica, ove ciò sia
necessario per l'esecuzione dell'ordine di sospensione.
4.
L'ordine di sospensione produce i suoi effetti sino alla data in cui la
pronuncia dell'autorità giudiziaria diviene irrevocabile.
(37)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
98 (L)
Procedimento
penale.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 23)
1.
Se nel corso del procedimento penale il pubblico ministero ravvisa la necessità
di ulteriori accertamenti tecnici, nomina uno o più consulenti, scegliendoli
fra i componenti del Consiglio superiore dei lavori pubblici o tra tecnici
laureati appartenenti ai ruoli del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti o di altre amministrazioni statali.
2.
Deve essere in ogni caso citato per il dibattimento il dirigente del competente
ufficio tecnico della regione, il quale può delegare un funzionario dipendente
che sia al corrente dei fatti.
3.
Con il decreto o con la sentenza di condanna il giudice ordina la demolizione
delle opere o delle parti di esse costruite in difformità alle norme del
presente capo o dei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83,
ovvero impartisce le prescrizioni necessarie per rendere le opere conformi alle
norme stesse, fissando il relativo termine.
Articolo
99 (L)
Esecuzione
d'ufficio.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 24)
1.
Qualora il condannato non ottemperi all'ordine o alle prescrizioni di cui
all'articolo 98, dati con sentenza irrevocabile o con decreto esecutivo, il
competente ufficio tecnico della regione provvede, se del caso con l'assistenza
della forza pubblica, a spese del condannato.
Articolo
100 (L)
Competenza
della Regione (38).
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 25)
1.
Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, la Regione ordina, con
provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la
demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle
norme del presente capo e delle norme tecniche di cui agli articoli 52 e 83,
ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse
(39).
2.
In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo 99.
(38)
Rubrica così rettificata con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13
novembre 2001, n. 264).
(39)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
101 (L)
Comunicazione
del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 26)
1.
Copia della sentenza irrevocabile o del decreto esecutivo emessi in base alle
precedenti disposizioni deve essere comunicata, a cura del cancelliere, al
competente ufficio tecnico della regione entro quindici giorni da quello in cui
la sentenza è divenuta irrevocabile o il decreto è diventato esecutivo.
Articolo
102 (L)
Modalità
per l'esecuzione d'ufficio.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 27)
1.
Per gli adempimenti di cui all'articolo 99 le regioni iscrivono annualmente in
bilancio una somma non inferiore a 25822 euro (40).
2.
Al recupero delle somme erogate su tale fondo per l'esecuzione di lavori di
demolizione di opere in contravvenzione alle norme tecniche di cui al presente
capo, si provvede a mezzo del competente ufficio comunale, in base alla
liquidazione dei lavori stessi fatta dal competente ufficio tecnico della
regione (41).
3.
La riscossione delle somme dai contravventori, per il titolo suindicato e con
l'aumento dell'aggio spettante al concessionario, è fatta mediante ruoli
esecutivi (42).
4.
Il versamento delle somme stesse è fatto con imputazione ad apposito capitolo
del bilancio dell'entrata.
(40)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(41)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(42)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
103 (L)
Vigilanza
per l'osservanza delle norme tecniche
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 29)
1.
Nelle località di cui all'articolo 61 e in quelle sismiche di cui all'articolo
83 gli ufficiali di polizia giudiziaria, gli ingegneri e geometri degli uffici
tecnici delle amministrazioni statali e degli uffici tecnici regionali,
provinciali e comunali, le guardie doganali e forestali, gli ufficiali e
sottufficiali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in generale tutti gli
agenti giurati a servizio dello Stato, delle province e dei comuni sono tenuti
ad accertare che chiunque inizi costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni sia
in possesso dell'autorizzazione rilasciata dal competente ufficio tecnico della
regione a norma degli articoli 61 e 94.
2.
I funzionari di detto ufficio debbono altresì accertare se le costruzioni, le
riparazioni e ricostruzioni procedano in conformità delle presenti norme.
3.
Eguale obbligo spetta agli ingegneri e geometri degli uffici tecnici succitati
quando accedano per altri incarichi qualsiasi nei comuni danneggiati,
compatibilmente coi detti incarichi.
Sezione
IV - Disposizioni finali
Articolo
104 (L)
Costruzioni
in corso in zone sismiche di nuova classificazione.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 30; articoli 107 e 109 del decreto legislativo n.
267 del 2000)
1.
Tutti coloro che in una zona sismica di nuova classificazione abbiano iniziato
una costruzione prima dell'entrata in vigore del provvedimento di
classificazione sono tenuti a farne denuncia, entro quindici giorni
dall'entrata in vigore del provvedimento di classificazione, al competente
ufficio tecnico della regione.
2.
L'ufficio tecnico della regione, entro 30 giorni dalla ricezione della
denunzia, accerta la conformità del progetto alle norme tecniche di cui
all'articolo 83 e l'idoneità della parte già legittimamente realizzata a
resistere all'azione delle possibili azioni sismiche.
3.
Nel caso in cui l'accertamento di cui al comma 2 dia esito positivo, l'ufficio
tecnico autorizza la prosecuzione della costruzione che deve, in ogni caso,
essere ultimata entro due anni dalla data del provvedimento di classificazione;
nel caso in cui la costruzione possa essere resa conforme alla normativa
tecnica vigente mediante le opportune modifiche del progetto, l'autorizzazione
può anche essere rilasciata condizionatamente all'impegno del costruttore di
apportare le modifiche necessarie. In tal caso l'ufficio tecnico regionale
rilascia apposito certificato al denunciante, inviandone copia al dirigente o
responsabile del competente ufficio comunale per i necessari provvedimenti.
4.
La Regione può, per edifici pubblici e di uso pubblico, stabilire, ove occorra,
termini di ultimazione superiori ai due anni di cui al comma 3 (43).
5.
Qualora l'accertamento di cui al comma 2 dia esito negativo e non sia possibile
intervenire con modifiche idonee a rendere conforme il progetto o la parte già
realizzata alla normativa tecnica vigente, il dirigente dell'ufficio tecnico
annulla la concessione ed ordina la demolizione di quanto già costruito.
6.
In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano
le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del presente testo unico.
(43)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
105 (L)
Costruzioni
eseguite col sussidio dello Stato.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1.
L'inosservanza delle norme del presente capo, nel caso di edifici per i quali
sia stato già concesso il sussidio dello Stato, importa, oltre alle sanzioni
penali, anche la decadenza dal beneficio statale, qualora l'interessato non si
sia attenuto alle prescrizioni di cui al presente capo.
Articolo
106 (L)
Esenzione
per le opere eseguite dal genio militare.
(legge
3 febbraio 1974, n. 64, art. 33)
1.
Per le opere che si eseguono a cura del genio militare l'osservanza delle
disposizioni di cui alle sezioni II e III del presente capo è assicurata
dall'organo all'uopo individuato dal Ministero della difesa.
Capo
V - Norme per la sicurezza degli impianti
Articolo
107 (L)
Àmbito
di applicazione.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 1, primo comma)
1.
Sono soggetti all'applicazione del presente capo i seguenti impianti relativi
agli edifici quale che ne sia la destinazione d'uso:
a)
gli impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione
dell'energia elettrica all'interno degli edifici a partire dal punto di
consegna dell'energia fornita dall'ente distributore;
b)
gli impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e gli
impianti di protezione da scariche atmosferiche;
c)
gli impianti di riscaldamento e di climatizzazione azionati da fluido liquido,
aeriforme, gassoso e di qualsiasi natura o specie;
d)
gli impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di trattamento, di uso,
di accumulo e di consumo di acqua all'interno degli edifici a partire dal punto
di consegna dell'acqua fornita dall'ente distributore;
e)
gli impianti per il trasporto e l'utilizzazione di gas allo stato liquido o
aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto di consegna del combustibile
gassoso fornito dall'ente distributore;
f)
gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di
montacarichi, di scale mobili e simili;
g)
gli impianti di protezione antincendio.
Articolo
108 (L)
Soggetti
abilitati.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 2; al comma 3, è l'art. 22 della legge 30 aprile
1999, n. 136)
1.
Sono abilitate all'installazione, alla trasformazione, all'ampliamento e alla
manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107 tutte le imprese, singole o
associate, regolarmente iscritte nel registro delle ditte di cui al regio
decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e successive modificazioni ed integrazioni,
o nell'albo provinciale delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto
1985, n. 443.
2.
L'esercizio delle attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso dei
requisiti tecnico-professionali, di cui all'articolo 109, da parte
dell'imprenditore, il quale, qualora non ne sia in possesso, prepone
all'esercizio delle attività di cui al medesimo comma 1 un responsabile tecnico
che abbia tali requisiti.
3.
Sono, in ogni caso abilitate all'esercizio delle attività di cui al comma 1, le
imprese in possesso di attestazione per le relative categorie rilasciata da una
Società organismo di attestazione (SOA), debitamente autorizzata ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34.
4.
Possono effettuare il collaudo ed accertare la conformità alla normativa
vigente degli impianti di cui all'articolo 107, comma 1, lettera f), i
professionisti iscritti negli albi professionali, inseriti negli appositi
elenchi della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
formati annualmente secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
Articolo
109 (L)
Requisiti
tecnico-professionali.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 3)
1.
I requisiti tecnico-professionali di cui all'articolo 108, comma 2, sono i
seguenti:
a)
laurea in materia tecnica specifica conseguita presso una università statale o
legalmente riconosciuta;
b)
oppure diploma di scuola secondaria superiore conseguito, con specializzazione
relativa al settore delle attività di cui all'articolo 110, comma 1, presso un
istituto statale o legalmente riconosciuto, previo un periodo di inserimento,
di almeno un anno continuativo, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
c)
oppure titolo o attestato conseguito ai sensi della legislazione vigente in
materia di formazione professionale, previo un periodo di inserimento, di
almeno due anni consecutivi, alle dirette dipendenze di una impresa del
settore;
d)
oppure prestazione lavorativa svolta, alle dirette dipendenze di una impresa
del settore, nel medesimo ramo di attività dell'impresa stessa, per un periodo
non inferiore a tre anni, escluso quello computato ai fini dell'apprendistato,
in qualità di operaio installatore con qualifica di specializzato nelle
attività di installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione
degli impianti di cui all'articolo 107.
2.
È istituito presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
un albo dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui al comma 1.
Le modalità per l'accertamento del possesso dei titoli professionali, sono
stabiliti con decreto del Ministero delle attività produttive (44).
(44)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
110 (L, commi 1 e 2 - R, comma 3)
Progettazione
degli impianti.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 6)
1.
Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui ai
commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 107 è obbligatoria la
redazione del progetto da parte di professionisti, iscritti negli albi
professionali, nell'àmbito delle rispettive competenze.
2.
La redazione del progetto per l'installazione, la trasformazione e
l'ampliamento degli impianti di cui al comma 1 è obbligatoria al di sopra dei
limiti dimensionali indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
3.
Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello
unico contestualmente al progetto edilizio.
Articolo
111 (R)
Misure
di semplificazione per il collaudo degli impianti installati.
1.
Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli
impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione
dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2
dell'articolo 107 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere
effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2.
2.
Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti
abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed
esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi
ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la
certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del
direttore dei lavori.
3.
Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei
controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le
sanzioni previste dalla normativa vigente.
Articolo
112 (L)
Installazione
degli impianti.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 7)
1.
Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte
utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I
materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza
dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano
(CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica
vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2.
In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa
a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilità o di altri sistemi
di protezione equivalenti.
3.
Tutti gli impianti realizzati alla data del 13 marzo 1990 devono essere
adeguati a quanto previsto dal presente articolo.
4.
Con decreto del Ministro delle attività produttive, saranno fissati i termini e
le modalità per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 3 (45).
(45)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
113 (L)
Dichiarazione
di conformità.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 9)
1.
Al termine dei lavori l'impresa installatrice è tenuta a rilasciare al committente
la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati nel rispetto delle
norme di cui all'articolo 112. Di tale dichiarazione, sottoscritta dal titolare
dell'impresa installatrice e recante i numeri di partita IVA e di iscrizione
alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, faranno parte
integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati nonché,
ove previsto, il progetto di cui all'articolo 110.
Articolo
114 (L)
Responsabilità
del committente o del proprietario.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 10)
1.
Il committente o il proprietario è tenuto ad affidare i lavori di
installazione, di trasformazione, di ampliamento e di manutenzione degli
impianti di cui all'articolo 107 ad imprese abilitate ai sensi dell'articolo
108.
Articolo
115 (L)
Certificato
di agibilità.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 11, decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli
107 e 109)
1.
Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale rilascia il
certificato di agibilità, dopo aver acquisito anche la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove
previsto, salvo quanto disposto dalle leggi vigenti.
Articolo
116 (L)
Ordinaria
manutenzione degli impianti e cantieri.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 12)
1.
Sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio del
certificato di collaudo, nonché dall'obbligo di cui all'articolo 114, i lavori
concernenti l'ordinaria manutenzione degli impianti di cui all'articolo 107.
2.
Sono altresì esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e del rilascio
del certificato di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e
la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e
similari, fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di
conformità di cui all'articolo 113.
Articolo
117 (R)
Deposito
presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato
di collaudo.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1.
Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e
g), e 2 dell'articolo 107 vengano installati in edifici per i quali è già stato
rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso
lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il
progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il
certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme
o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 119.
2.
In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di
conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola
parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui
all'articolo 113 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli
impianti preesistenti.
3.
In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile
ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di
cui all'articolo 111.
Articolo
118 (L)
Verifiche.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 14)
1.
Per eseguire i collaudi, ove previsti, e per accertare la conformità degli
impianti alle disposizioni del presente capo e della normativa vigente, i
comuni, le unità sanitarie locali, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e
l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL)
hanno facoltà di avvalersi della collaborazione dei liberi professionisti,
nell'àmbito delle rispettive competenze, di cui all'articolo 110, comma 1,
secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo
119.
2.
Il certificato di collaudo deve essere rilasciato entro tre mesi dalla
presentazione della relativa richiesta.
Articolo
119 (L)
Regolamento
di attuazione.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 15)
1.
Con regolamento di attuazione, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono precisati i limiti per i quali risulti obbligatoria
la redazione del progetto di cui all'articolo 110 e sono definiti i criteri e
le modalità di redazione del progetto stesso in relazione al grado di
complessità tecnica dell'installazione degli impianti, tenuto conto
dell'evoluzione tecnologica, per fini di prevenzione e di sicurezza.
Articolo
120 (L)
Sanzioni.
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 16)
1.
Alla violazione di quanto previsto dall'articolo 113 consegue, a carico del
committente o del proprietario, secondo le modalità previste dal regolamento di
attuazione di cui all'articolo 119, una sanzione amministrativa da 51 a 258
euro. Alla violazione delle altre norme del presente capo consegue, secondo le
modalità previste dal medesimo regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa
da 516 a 5164 euro (46).
2.
Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 119 determina le modalità
della sospensione delle imprese dal registro o dall'albo di cui all'articolo
108, comma 1, e dei provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione delle norme relative
alla sicurezza degli impianti, nonché gli aggiornamenti dell'entità delle
sanzioni amministrative di cui al comma 1.
(46)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
121 (L)
Abrogazione
e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
(legge
18 maggio 1990, n. 46, art. 17)
1.
I comuni e le regioni sono tenuti ad adeguare i propri regolamenti, qualora
siano in contrasto con le disposizioni del presente capo.
Capo
VI - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Articolo
122 (L)
Àmbito
di applicazione.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 25)
1.
Sono regolati dalle norme del presente capo i consumi di energia negli edifici
pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il
disposto dell'articolo 129, l'esercizio e la manutenzione degli impianti
esistenti.
2.
Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del
presente capo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la
tipologia individuata dall'articolo 3, comma 1, del presente testo unico.
Articolo
123 (L)
Progettazione,
messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 26)
1.
Ai nuovi impianti, lavori, opere, modifiche, installazioni, relativi alle fonti
rinnovabili di energia, alla conservazione, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4,
nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico-storica e
ambientale. Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui
all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti
industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sono assimilati a
tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a). L'installazione di impianti solari e di pompe di calore da parte
di installatori qualificati, destinati unicamente alla produzione di acqua
calda e di aria negli edifici esistenti e negli spazi liberi privati annessi, è
considerata estensione dell'impianto idrico-sanitario già in opera.
2.
Per gli interventi in parti comuni di edifici, volti al contenimento del
consumo energetico degli edifici stessi ed all'utilizzazione delle fonti di
energia di cui all'articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, ivi compresi
quelli di cui all'articolo 8 della legge medesima, sono valide le relative
decisioni prese a maggioranza delle quote millesimali.
3.
Gli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, e gli
impianti non di processo ad essi associati devono essere progettati e messi in
opera in modo tale da contenere al massimo, in relazione al progresso della
tecnica, i consumi di energia termica ed elettrica.
4.
Ai fini di cui al comma 3 e secondo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 4
della legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono regolate, con riguardo ai momenti della
progettazione, della messa in opera e dell'esercizio, le caratteristiche
energetiche degli edifici e degli impianti non di processo ad essi associati,
nonché dei componenti degli edifici e degli impianti.
5.
Per le innovazioni relative all'adozione di sistemi di termoregolazione e di
contabilizzazione del calore e per il conseguente riparto degli oneri di
riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato, l'assemblea di
condominio decide a maggioranza, in deroga agli articoli 1120 e 1136 del codice
civile.
6.
Gli impianti di riscaldamento al servizio di edifici di nuova costruzione, il
cui permesso di costruire, sia rilasciato dopo il 25 luglio 1991, devono essere
progettati e realizzati in modo tale da consentire l'adozione di sistemi di
termoregolazione e di contabilizzazione del calore per ogni singola unità
immobiliare.
7.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico è fatto obbligo di
soddisfare il fabbisogno energetico degli stessi favorendo il ricorso a fonti
rinnovabili di energia o assimilate salvo impedimenti di natura tecnica od
economica.
8.
La progettazione di nuovi edifici pubblici deve prevedere la realizzazione di
ogni impianto, opera ed installazione utili alla conservazione, al risparmio e
all'uso razionale dell'energia.
Articolo
124 (L)
Limiti
ai consumi di energia.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 27)
1.
I consumi di energia termica ed elettrica ammessi per gli edifici sono limitati
secondo quanto previsto dai decreti di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio
1991, n. 10, in particolare in relazione alla destinazione d'uso degli edifici
stessi, agli impianti di cui sono dotati e alla zona climatica di appartenenza.
Articolo
125 (L - R, commi 1 e 3)
Denuncia
dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere
relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale
dell'energia.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 28)
1.
Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo
sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi
alle opere di cui agli articoli 122 e 123, il progetto delle opere stesse
corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai
progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo.
2.
Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non siano
state presentate prima dell'inizio dei lavori, il Comune, fatta salva la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 133, ordina la sospensione dei
lavori sino al compimento del suddetto adempimento (47).
3.
La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con
proprio decreto dal Ministro delle attività produttive. Una copia della
documentazione è conservata dallo sportello unico ai fini dei controlli e delle
verifiche di cui all'articolo 132. Altra copia della documentazione, restituita
dallo sportello unico con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere
consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al
direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista
dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero
l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale
documentazione in cantiere (48).
(47)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(48)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
126 (R)
Certificazione
di impianti.
1.
Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui
all'articolo 125 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere
della facoltà di cui all'articolo 111, comma 2.
Articolo
127 (R)
Certificazione
delle opere e collaudo.
(legge
9 gennaio 1999, n. 10, art. 29)
1.
Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano
le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della parte seconda.
Articolo
128 (L)
Certificazione
energetica degli edifici.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 30)
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle attività produttive,
sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l'ENEA, sono emanate norme per la
certificazione energetica degli edifici. Tale decreto individua tra l'altro i
soggetti abilitati alla certificazione (49).
2.
Nei casi di compravendita o di locazione il certificato di collaudo e la
certificazione energetica devono essere portati a conoscenza dell'acquirente o
del locatario dell'intero immobile o della singola unità immobiliare.
3.
Il proprietario o il locatario possono richiedere al comune ove è ubicato
l'edificio la certificazione energetica dell'intero immobile o della singola
unità immobiliare. Le spese relative di certificazione sono a carico del
soggetto che ne fa richiesta.
4.
L'attestato relativo alla certificazione energetica ha una validità temporale
di cinque anni a partire dal momento del suo rilascio.
(49)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
129 (L)
Esercizio
e manutenzione degli impianti.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 31)
1.
Durante l'esercizio degli impianti il proprietario, o per esso un terzo, che se
ne assume la responsabilità, deve adottare misure necessarie per contenere i
consumi di energia, entro i limiti di rendimento previsti dalla normativa
vigente in materia.
2.
Il proprietario, o per esso un terzo, che se ne assume la responsabilità, è
tenuto a condurre gli impianti e a disporre tutte le operazioni di manutenzione
ordinaria e straordinaria secondo le prescrizioni della vigente normativa UNI e
CEI.
3.
I comuni con più di quarantamila abitanti e le province per la restante parte
del territorio effettuano i controlli necessari e verificano con cadenza almeno
biennale l'osservanza delle norme relative al rendimento di combustione, anche
avvalendosi di organismi esterni aventi specifica competenza tecnica, con onere
a carico degli utenti.
4.
I contratti relativi alla fornitura di energia e alla conduzione degli impianti
di cui al presente capo, contenenti clausole in contrasto con essa, sono nulli.
Ai contratti che contengono clausole difformi si applica l'articolo 1339 del
codice civile.
Articolo
130 (L)
Certificazioni
e informazioni ai consumatori.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 32)
1.
Ai fini della commercializzazione, le caratteristiche e le prestazioni
energetiche dei componenti degli edifici e degli impianti devono essere certificate
secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro delle attività
produttive, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(50).
2.
Le imprese che producono o commercializzano i componenti di cui al comma 1 sono
obbligate a riportare su di essi gli estremi dell'avvenuta certificazione.
(50)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
131 (L)
Controlli
e verifiche.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 33; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli
107 e 109)
1.
Il comune procede al controllo dell'osservanza delle norme del presente capo in
relazione al progetto delle opere in corso d'opera ovvero entro cinque anni
dalla data di fine lavori dichiarata dal committente.
2.
La verifica può essere effettuata in qualunque momento anche su richiesta e a
spese del committente, dell'acquirente dell'immobile, del conduttore, ovvero
dell'esercente gli impianti.
3.
In caso di accertamento di difformità in corso d'opera, il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina la sospensione dei lavori.
4.
In caso di accertamento di difformità su opere terminate il dirigente o il
responsabile del competente ufficio comunale ordina, a carico del proprietario,
le modifiche necessarie per adeguare l'edificio alle caratteristiche previste
dal presente capo.
5.
Nei casi previsti dai commi 3 e 4 il dirigente o il responsabile del competente
ufficio comunale irroga le sanzioni di cui all'articolo 132.
Articolo
132 (L)
Sanzioni.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 34)
1.
L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 125 è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro
(51).
2.
Il proprietario dell'edificio nel quale sono eseguite opere difformi dalla
documentazione depositata ai sensi dell'articolo 125 e che non osserva le
disposizioni degli articoli 123 e 124 è punito con la sanzione amministrativa
in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 25 per cento del
valore delle opere.
3.
Il costruttore e il direttore dei lavori che omettono la certificazione di cui
all'articolo 127, ovvero che rilasciano una certificazione non veritiera nonché
il progettista che rilascia la relazione di cui al comma 1 dell'articolo 126
non veritiera, sono puniti in solido con la sanzione amministrativa non
inferiore all'1 per cento e non superiore al 5 per cento del valore delle
opere, fatti salvi i casi di responsabilità penale.
4.
Il collaudatore che non ottempera a quanto stabilito dall'articolo 127 è punito
con la sanzione amministrativa pari al 50 per cento della parcella calcolata
secondo la vigente tariffa professionale.
5.
Il proprietario o l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se
ne è assunta la responsabilità, che non ottempera a quanto stabilito
dall'articolo 129, commi 1 e 2, è punito con la sanzione amministrativa non
inferiore a 516 euro e non superiore a 2582 euro. Nel caso in cui venga
sottoscritto un contratto nullo ai sensi del comma 4 dell'articolo 129, le
parti sono punite ognuna con la sanzione amministrativa pari a un terzo
dell'importo del contratto sottoscritto, fatta salva la nullità dello stesso
(52).
6.
L'inosservanza delle prescrizioni di cui all'articolo 130 è punita con la
sanzione amministrativa non inferiore a 2582 euro e non superiore a 25822 euro,
fatti salvi i casi di responsabilità penale (53).
7.
Qualora soggetto della sanzione amministrativa sia un professionista,
l'autorità che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine
professionale di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
8.
L'inosservanza, della disposizione che impone la nomina, ai sensi dell'articolo
19 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, del tecnico responsabile per la
conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita con la sanzione
amministrativa non inferiore a 5164 euro e non superiore a 51645 euro (54).
(51)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(52)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(53)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
(54)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
133 (L)
Provvedimenti
di sospensione dei lavori.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 35; decreto legislativo n. 267 del 2000, articoli
107 e 109)
1.
Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, con il
provvedimento mediante il quale ordina la sospensione dei lavori, ovvero le
modifiche necessarie per l'adeguamento dell'edificio, deve fissare il termine
per la regolarizzazione. L'inosservanza del termine comporta l'ulteriore
irrogazione della sanzione amministrativa e l'esecuzione forzata delle opere
con spese a carico del proprietario.
Articolo
134 (L)
Irregolarità
rilevate dall'acquirente o dal conduttore.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 136)
1.
Qualora l'acquirente o il conduttore dell'immobile riscontra difformità dalle
norme del presente testo unico, anche non emerse da eventuali precedenti
verifiche, deve farne denuncia al comune entro un anno dalla constatazione, a
pena di decadenza dal diritto di risarcimento del danno da parte del
committente o del proprietario (55).
(55)
Comma così rettificato con Comunicato 13 novembre 2001 (Gazz. Uff. 13 novembre
2001, n. 264).
Articolo
135 (L)
Applicazione.
(legge
9 gennaio 1991, n. 10, art. 37)
1.
I decreti ministeriali di cui al presente capo entrano in vigore centottanta
giorni dopo la data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai
comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
2.
Il decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, si applica,
in quanto compatibile con il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e
130, nonché con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10, fino
all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 4 della legge
medesima.
Parte
III - Disposizioni finali
Capo
I - Disposizioni finali
Articolo
136 (L, commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l) - R comma
2, lettera m)
Abrogazioni.
1.
Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogate le seguenti
disposizioni:
a)
legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente all'articolo 31;
b)
legge 21 dicembre 1955, n. 1357, limitatamente all'articolo 3;
c)
legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1; 4, commi 3, 4 e 5;
9, lettera c);
d)
legge 5 agosto 1978, n. 457, limitatamente all'articolo 48;
e)
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, limitatamente agli articoli 7 e 8,
convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94;
f)
legge 28 febbraio 1985, n. 47, art. 15; 25, comma 4, come modificato dal
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, comma 7, lettera g), convertito
con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (56);
g)
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, limitatamente all'articolo 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, nel testo sostituito
dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato
dal decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 (57).
2.
Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata
in vigore del presente testo unico sono altresì abrogate le seguenti
disposizioni:
a)
regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, limitatamente agli articoli 220 e 221,
comma 2;
b)
legge 17 agosto 1942, n. 1150, limitatamente agli articoli 26, 27, 33, 41-ter,
41-quater, 41-quinquies, ad esclusione dei commi 6, 8 e 9;
c)
legge 28 gennaio 1977, n. 10, limitatamente agli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 16;
d)
legge 3 gennaio 1978, n. 1, limitatamente all'articolo 1, commi 4 e 5, come
sostituiti dall'articolo 4, legge 18 novembre 1998, n. 415;
e)
decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge
25 marzo 1982, n. 94, limitatamente all'articolo 7;
f)
legge 28 febbraio 1985, n. 47, limitatamente agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, comma 4, 26, 27, 45,
46, 47, 48, 52, comma 1;
g)
legge 17 febbraio 1992, n. 179, limitatamente all'articolo 23, comma 6;
h)
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, articolo 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come modificato dall'art. 2,
comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle
modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669;
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, articolo 11, convertito, con modifiche,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135;
i)
legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente all'articolo 2, commi 50 e 56;
l)
legge 23 dicembre 1998, n. 448, limitatamente al comma 2 dell'articolo 61;
m)
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425.
(56)
Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2001, n.
262.
(57)
Comma così corretto con avviso pubblicato nella Gazz. Uff. 10 novembre 2001, n.
262.
Articolo
137 (L)
Norme
che rimangono in vigore.
1.
Restano in vigore le seguenti disposizioni:
a)
legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modificazioni ad eccezione degli
articoli di cui all'articolo 136, comma 2, lettera b);
b)
legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni;
c)
legge 28 febbraio 1985, n. 47 ad eccezione degli articoli di cui all'articolo
136, comma 2, lettera f);
d)
legge 24 marzo 1989, n. 122;
e)
articolo 17-bis del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito in legge
12 luglio 1991, n. 203;
f)
articolo 2, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
2.
Restano in vigore, per tutti i campi di applicazione originariamente previsti
dai relativi testi normativi e non applicabili alla parte I di questo testo
unico, le seguenti leggi:
a)
legge 5 novembre 1971, n. 1086;
b)
legge 2 febbraio 1974, n. 64;
c)
legge 9 gennaio 1989, n. 13;
d)
legge 5 marzo 1990, n. 46;
e)
legge 9 gennaio 1991, n. 10;
f)
legge 5 febbraio 1992, n. 104;
3.
(58).
(58)
Sostituisce il comma 2, dell'art. 9, L. 24 marzo 1989, n. 122.
Articolo
138 (L)
Entrata
in vigore del testo unico.
1.
Le disposizioni del presente testo unico entrano in vigore a decorrere dal 1°
gennaio 2002.